Tale sentenza annulla tra le varie disposizioni riguardanti i nuovi requisiti per la stipula di un contratto di dispacciamento (o per la non risoluzione di un contratto in essere) quella riguardante il non trovarsi in stato di concordato preventivo, anche in continuità aziendale.
Il TAR ha ritenuto fondate, da un lato, le censure del ricorrente di violazione dell’art 186 bis della legge fallimentare, nonché della Direttiva UE n. 2019/1023, dall’altro, quelle sull’intrinseca irragionevolezza e il difetto di proporzionalità della disposizione censurata”.
Inoltre, il TAR ha sottolineato che la disposizione censurata risulta “contraria alla ratio sottesa all’istituto del concordato, in quanto in una situazione in cui l’azienda è autorizzata, previo vaglio giurisdizionale, a continuare l’attività di impresa, ne provoca l’espulsione dal mercato di riferimento”.
Lo studio P&I-Guccione e Associati ha assistito con successo Energ.It S.p.A. con un team composto dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Ferrante e Andrea Serafini.
Nel procedimento Terna è stata affiancata dagli avvocati Daniela Carria, Maria Teresa Pirozzi, Giorgio Fraccastoro, Nunziante Di Lorenzo ed Eleonora Franco.
L’Associazione Reseller e Trader di Energia (A.R.T.E.) e la società Koslight Service S.r.l. intervenute nel giudizio ad adiuvandum, sostenendo le ragioni della parte ricorrente, sono state affiancate dallo studio P&I-Guccione e Associati.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Di Lorenzo Nunziante - Fraccastoro; Ferrante Maria - P&I – Studio Legale Guccione e Associati; Fraccastoro Giorgio - Fraccastoro; Franco Eleonora - Fraccastoro; Guccione Claudio - P&I – Studio Legale Guccione e Associati; Serafini Andrea - P&I – Studio Legale Guccione e Associati;
Studi Legali: Fraccastoro; P&I – Studio Legale Guccione e Associati;
Clienti: Energit S.p.A.; Terna spa;