La Acqui Energia S.p.a. ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 112 c.p.a., per chiedere chiarimenti sulle modalità esecutive della sentenza di questa Sezione del 21 giugno 2022, n. 5112, resa tra la società stessa e il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. (d’ora in avanti “il GSE”), e per ottenere la condanna di quest’ultimo a dare esecuzione in forma specifica alla sentenza predetta mediante rilascio fisico dei titoli di efficienza energetica spettanti ad Acqui Energia per le annualità 2010-2014 a seguito dell’annullamento, con tale decisione, del provvedimento col quale il GSE aveva disposto la decadenza dell’unità di cogenerazione ad alto rendimento “Acqui Terme Motore 1” dal diritto ad accedere al regime incentivante di cui al D.M. 5 settembre 2011 e annullato i benefici già riconosciuti per le produzioni degli anni dal 2010 al 2014.
In subordine, ha chiesto la condanna del GSE all’esecuzione per equivalente della predetta sentenza ex art. 112, co. 3, c.p.a. e, in via di ulteriore subordine, al pagamento degli interessi legali sulla somma capitale di € 363.355,72 ad essa corrisposta dal GSE in pretesa esecuzione della medesima.
Il GSE ha resistito al ricorso sostenendo di aver puntualmente ottemperato alla sentenza in questione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione. Assegna al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a. il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione per provvedere al pagamento, in favore della ricorrente, delle somme dovute come da motivazione.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Crisci Stefano - CBA; Renna Mauro - Renna & Vivani;
Studi Legali: CBA; Renna & Vivani;
Clienti: Acqui Energia S.p.A.; Gse - Gestore dei Servizi Energetici;