Accolto il ricorso di Olt Off Shore LNG Toscana in materia di rimborso tributario

Nella controversia, Olt Off Shore LNG Toscana S.p.A. affiancata dagli avvocati Livia Salvini e Davide De Girolamo.

Con sentenza n. 1771/12/17 del 30/03/2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle entrate nei confronti della sentenza n. 21646/06/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva a sua volta accolto il ricorso di Olt Off Shore LNG Toscana s.p.a. avverso tre atti di sospensione di rimborso di IVA relativa agli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006.

Come si evince dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti, l’Amministrazione finanziaria, a fronte di tre richieste di rimborso formulate dalla società contribuente, rispettivamente per euro 950.082,00, per euro 980.000,00 e per euro 730.000,00, disponeva la sospensione di detti rimborsi in attesa della definizione delle pendenze in corso di verifica.

La CTR accoglieva l’appello di AE osservando che: a) la sospensione del pagamento prevista dall’art. 38 bis, ottavo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per il caso della commissione di uno dei reati previsti dagli artt. 2 e 8 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 era obbligatoria, ma non esauriva i casi in cui la sospensione poteva essere disposta dall’Amministrazione finanziaria; b) invero, l’art. 69 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, prevedeva altra possibile forma di sospensione in favore delle Amministrazioni dello Stato che vantavano diritti di credito verso il richiedente, anche qualora fosse in corso l’accertamento del credito; c) nella specie la sospensione dei pagamenti era stata legittimamente disposta in ragione della presenza di attività accertative nei confronti della Olt, ritenendosi la sua partecipazione ad una frode IVA; d) l’obbligo di motivazione dell’Amministrazione finanziaria doveva ritenersi compiutamente adempiuto con il semplice riferimento agli accertamenti in corso e con la notifica alla società, pochi giorni dopo, di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005.

Avverso la sentenza della CTR Olt proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Professionisti coinvolti nell'operazione: De Girolamo Davide - Salvini e Soci; Salvini Livia - Salvini e Soci;

Studi Legali: Salvini e Soci;

Clienti: OLT Offshore LNG Toscana;