Accolto il ricorso di Tamoil Italia s.p.a.

Tamoil Italia affiancata dagli avvocati Giuseppa Maria Teresa Lamicela e Giuseppe Francesco Lovetere.

Tamoil Italia spa propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 7033/17 con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Campania, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatole per il 2006 dalla Regione Campania in recupero di maggiore imposta regionale sulla benzina per autotrazione (Irba), con relative sanzioni; ciò con riferimento ad un impianto di distribuzione di carburante detenuto dalla società in Sala Consilina.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che l'avviso di accertamento opposto, notificato il 3 luglio 2013, era rispettoso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 15 d.lgs. 504/92, dal momento che la mancata esatta indicazione dei litri di carburante presi in carico dalla stazione di servizio nell'anno 2006 concretava di per sé il ‘comportamento omissivo idoneo, per legge, a far decorrere il suddetto termine dalla sua conoscenza da parte dell'amministrazione; conoscenza che la Regione Campania aveva nella specie avuto soltanto il 15 marzo 2013, a seguito di comunicazione dell'agenzia delle Dogane.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario della contribuente compensando le spese dell'intero giudizio.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Lamicela Giuseppa Maria Teresa - Fieldfisher; Lovetere Giuseppe Francesco - Fieldfisher;

Studi Legali: Fieldfisher;

Clienti: Tamoil Italia S.p.A.;