Acea S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13299/2019.
Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, la società G.T.A. s.r.l. impugnava la nota del 1° marzo 2019 con cui Acea s.p.a. aveva aggiudicato ad Integra s.r.l. la procedura ristretta n. 8800001622 per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori e lo start up del comparto di biofiltrazione OTV (modulo 1 e modulo 2) dell’Impianto di Depurazione Roma Sud (Comune di Roma) - CIG 763604687F.
Costituitesi in giudizio, sia Integra s.r.l. che Acea s.p.a. chiedevano il rigetto del gravame. Con ordinanza n. 10321 del 16 luglio 2019 il T.A.R. ordinava ad Acea s.p.a. di depositare la documentazione ivi indicata.
Con sentenza 20 novembre 2019, n. 13299, il giudice adito accoglieva la domanda caducatoria proposta con il terzo motivo di ricorso, per l’effetto annullando il punto 6.2 del disciplinare di gara nella parte in cui prevedeva l’applicazione di una semplice penale nel caso di scostamento fino a quattro punti percentuali tra il rendimento dichiarato con l’offerta tecnica e quello accertato in sede di esecuzione. Respingeva invece la domanda di annullamento del provvedimento di aggiudicazione del 1° marzo 2019, proposta con i primi due motivi di ricorso.
Avverso tale decisione Acea s.p.a. interponeva appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto respingendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, il ricorso originariamente proposto da G.T.A. s.r.l.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Grazzini Andrea - AG Studio Legale;
Studi Legali: AG Studio Legale;
Clienti: Acea;