Accolto l'appello di Acea Energia in Consiglio di Stato

Nel contenzioso, Acea Energia S.p.A. affiancata dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli; Codacons assistito dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi; ANEV difesa dagli avvocati Fabio Giuseppe Angelini e Andrea Leonforte.

La società Acea Energia ha avanzato ricorso per l'annullamento delle sentenze del TAR Lazio n. 15245 e 15216 del 2022.

L’Acea Energia s.p.a. ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio per l’annullamento dei provvedimenti adottati dall’Agenzia delle entrate in attuazione del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario "contro il caro bollette", a carico delle imprese del settore dei prodotti petroliferi ed energetici, istituito dall’art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

Gli atti impugnati erano i seguenti: il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 221978 del 17 giugno 2022, recante la "Definizione degli adempimenti, anche dichiarativi, e delle modalità di versamento del contributo straordinario, ai sensi dell’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21. Definizione delle modalità per lo scambio delle informazioni con la Guardia di finanza"; la circolare della medesima Agenzia fiscale n. 22/E del 23 giugno 2022 e la risoluzione n. 29/E del 20 giugno 2022. I provvedimenti ora menzionati erano censurati per svariati profili di illegittimità, anche di ordine costituzionale, loro derivati dalla sovraordinata normativa primaria istitutiva del contributo straordinario.

Il ricorso era dichiarato inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione sui provvedimenti impugnati sia del giudice amministrativo che del giudice tributario, ed inoltre per carenza di interesse al ricorso.

Premessa la natura di tributo del contributo straordinario, la sentenza ha innanzitutto escluso che gli atti impugnati siano qualificabili come regolamentari o amministrativi generali; ed inoltre che possano essere ricondotti ad atti di imposizione tributaria, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione degli organi del relativo contenzioso. Ha infine escluso l’interesse ad agire sotto il profilo dell’utilità di un’eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso, in ragione del fatto che essa lascerebbe intatto l’obbligo tributario a carico della società ricorrente.

Con gli appelli quest’ultima chiede l’annullamento della sentenza di primo grado con rinvio ex art. 105, comma 1, cod. proc. amm. al Tribunale amministrativo. A fondamento dell’appello deduce che gli atti impugnati avrebbero natura di provvedimenti amministrativi, conoscibili dal giudice amministrativo. Viene inoltre censurato il rilievo di carenza di interesse ad agire, che invece si assume correlato all’inattuabilità del tributo una volta che i medesimi atti fossero annullati, previo se del caso giudizio incidentale di costituzionalità della relativa base legislativa.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli, li accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado e rinvia la causa davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Angelini Fabio Giuseppe - Parola Angelini Law Firm; Cintioli Fabio - Cintioli & Associati; Giuliano Gino - Rienzi; Leonforte Andrea - Parola Angelini Law Firm; Lo Pinto Giuseppe - Cintioli & Associati; Rienzi Carlo - Rienzi;

Studi Legali: Cintioli & Associati; Parola Angelini Law Firm; Rienzi;

Clienti: Acea Energia S.p.A.; ACEA Produzione; ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento; Codacons; Utilitalia;