Accolto l'appello di ARERA sulla sanzione amministrativa a Snam

Nel procedimento, la societ Snam Rete Gas S.p.A. affiancata dall'avvocato Mauro Renna.

L'Autorità di regolazione per eneregia, reti e ambiente - ARERA ha avanzato ricorso per la rifroma della sentenza del TAR Lombardia n. 2142/2022.

La controversia nell’ambito della quale è stato proposto il presente appello riguarda la sanzione inflitta dall’ARERA a Snam Rete Gas per violazione delle disposizioni in materia di misurazione dei volumi di gas transitato sulla rete da questa gestita.

Con deliberazione del 1 luglio 2003, n. 75/03, l’ARERA ha approvato il codice di rete del servizio di trasporto predisposto ai sensi dell’art. 24, co. 2, del d.lgs. n. 164 del 2000. Con nota del 9 novembre 2010, la Società Irpina Distribuzione Gas spa (SIDI Gas) ha segnalato all’Autorità e a Snam una serie di anomalie riscontrate per il periodo 2003-2009 nello svolgimento, da parte di quest’ultima, dell’attività di misurazione del gas transitato attraverso 45 impianti di regolazione e misura (impianti o cabine regolazione e misura – “REMI”).

Snam ha confermato di non aver ottemperato, nel caso di specie, all’obbligo di cui all’ultimo capoverso del paragrafo 3.1 e di non aver altresì mai provveduto a riverbalizzare i dati di misura calcolati senza l’accordo con il distributore SIDI Gas.

Con deliberazione del 5 aprile 2018, n. 206/2018/S/gas, l’ARERA ha ritenuto che Snam avesse violato le disposizioni in materia di misurazione dei volumi di gas transitato, sia per non aver concordato con SIDI Gas i criteri di rilevazione, sia per non aver emanato nuovi verbali di misurazione pur in presenza di errori e anomalie (reputando in particolare errato il ricorso al criterio del “forfait”, non sussistendo i presupposti di cui alla lett. b) del paragrafo 3.1 dell’Allegato “Misura del gas” al capitolo 10 del codice di rete di trasporto); per l’effetto, ha irrogato a Snam una sanzione amministrativa pecuniaria di 880.000 euro.

La società ha quindi impugnato il provvedimento dinanzi al TAR della Lombardia che ha accolto il ricorsor itenendo fondata la censura, relativa all’intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dall’ARERA per decorso del termine quinquennale stabilito dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981.

Ad esito del ricorso, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto: accoglie l’appello, nei sensi e limiti di cui in motivazione; accoglie altresì il primo motivo del ricorso di primo grado riproposto in appello; per l’effetto, conferma per diversa ragione e con diversa motivazione la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese di lite del grado.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Renna Mauro - RennaVivani;

Studi Legali: RennaVivani;

Clienti: Snam Rete Gas;