Accolto l'appello di Engie in materia di contributo solidaristico straordinario

Nel contenzioso, Engie affiancata dagli avvocati Aristide Police e Livia Salvini; Codacons assistito dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi; ANEV difesa dagli avvocati Fabio Giuseppe Angelini e Andrea Leonforte.

Engie ha avanzato ricorso per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 15231/2022.

Le società appellanti hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma per l’annullamento dei provvedimenti adottati dall’Agenzia delle entrate in attuazione del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario «contro il caro bollette», a carico delle imprese del settore dei prodotti petroliferi ed energetici, istituito dall’art. 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina; convertito dalla legge 20 maggio 2022, n. 51).

Il ricorso era dichiarato inammissibile dalla sentenza indicata in epigrafe, per difetto assoluto di giurisdizione sui provvedimenti impugnati sia del giudice amministrativo che del giudice tributario, ed inoltre per carenza di interesse al ricorso.

Premessa la natura di tributo del contributo straordinario, la sentenza ha innanzitutto escluso che gli atti impugnati siano qualificabili come regolamentari o amministrativi generali; ed inoltre che possano essere ricondotti ad atti di imposizione tributaria, le cui controversie sono devolute alla giurisdizione degli organi del relativo contenzioso. Ha infine escluso l’interesse ad agire sotto il profilo dell’utilità di un’eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso, in ragione del fatto che essa lascerebbe intatto l’obbligo tributario a carico delle società ricorrenti.

Con il presente appello queste ultime chiedono l’annullamento della sentenza di primo grado con rinvio ex art. 105, comma 1, cod. proc. amm. al Tribunale amministrativo. A fondamento dell’appello deducono che gli atti impugnati avrebbero natura di provvedimenti amministrativi, conoscibili dal giudice amministrativo. Viene inoltre censurato il rilievo di carenza di interesse ad agire, che invece si assume correlato all’inattuabilità del tributo una volta che i medesimi atti fossero annullati, previo se del caso giudizio incidentale di costituzionalità della relativa base legislativa.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza di primo grado e rinvia la causa davanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Angelini Fabio Giuseppe - Parola Angelini Law Firm; Giuliano Gino - Rienzi; Leonforte Andrea - Parola Angelini Law Firm; Police Aristide - Police & Partners; Rienzi Carlo - Rienzi; Salvini Livia - Salvini e Soci;

Studi Legali: Parola Angelini Law Firm; Police & Partners; Rienzi; Salvini e Soci;

Clienti: ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento; Codacons; ENGIE Italia S.p.A.; ENGIE Produzione S.p.A.;