Appello della Girasole S.r.l. improcedibile per carenza di interesse

Nel procedimento la societ Girasole S.r.l. difesa dagli avvocati Ernesto Sticchi Damiani, Ugo Luca Savio De Luca.

La società Girasole S.r.l. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 01698/2017 relativa al ricorso per l'annullamento dell'ordinanza di rimozione cavidotto abusivo n. 69.

La società Girasole S.r.l. è proprietaria dell’impianto fotovoltaico sito nel territorio del Comune di San Pietro Vernotico (BR). La società aveva proceduto al posizionamento del cavidotto in media tensione per la connessione dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica di ENEL Distribuzione S.p.A.

Con l’ordinanza n. 69 del 25 luglio 2013, il Comune di San Pietro Vernotico ordinava la rimozione del cavidotto ritenendolo abusivo.

Tale provvedimento veniva impugnato dinanzi al TAR Puglia, sezione distaccata di Lecce, che rigettava tuttavia il ricorso con sentenza della Sezione prima, n. 01698/2017.

La sentenza di primo grado veniva appellata.

Il Consiglio di Stato, per concorde giurisprudenza, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso, quali che ne siano le ragioni, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla richiesta decisione del ricorso comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità. Il Collegio dichiara pertanto l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Professionisti coinvolti nell'operazione: De Luca Ugo Luca Savio - De Luca Ugo Luca Savio; Sticchi Damiani Ernesto - Sticchi Damiani;

Studi Legali: De Luca Ugo Luca Savio; Sticchi Damiani;

Clienti: Girasole S.r.l.;

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