Il contenzioso oggetto della decisione riguarda Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative – Fera S.r.l. e il Comune di Tocco da Casauria (PE) ed è identificato con il numero di ruolo generale 5824 del 2023 presso il Consiglio di Stato.
Fera, titolare di un impianto eolico autorizzato dalla Regione Abruzzo nel 2008, ha impugnato la sentenza n. 11 del 2023 del TAR Abruzzo, sezione di Pescara, chiedendo la dichiarazione di nullità di una clausola convenzionale che imponeva il pagamento al Comune di un canone annuo pari al 7,5% degli introiti da produzione di energia. La vicenda trae origine dalla convenzione rep. n. 326/2008, stipulata tra Fera e il Comune al fine di regolamentare, contestualmente all’avvio dell’iter autorizzativo dell’impianto, la corresponsione del suddetto canone in favore dell’ente.
La società ha provveduto ai pagamenti per gli anni 2009 e 2010. Con il passare del tempo, Fera ha contestato la legittimità di tale clausola, ritenendola priva di causa e in contrasto con norme imperative sia nazionali che comunitarie in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili. In primo grado il TAR Abruzzo aveva respinto la richiesta di Fera, ritenendo la clausola valida per il periodo antecedente al 2010, data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali che hanno introdotto specifici divieti sulle misure compensatorie a carico degli operatori elettrici.
Secondo il TAR, tali limitazioni non si applicavano ai Comuni prima del 2010 e gli accordi pregressi restavano efficaci fino alla revisione imposta dalla Legge di Bilancio 2019.
Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione. Ha ritenuto nulla ex art. 1325 e 1418 c.c. la clausola perché priva di una causa in concreto e non diretta a perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento. In particolare, il Collegio ha evidenziato che la corresponsione di un canone rilevante in cambio di un mero obbligo del Comune a non ostacolare la realizzazione e la gestione dell’impianto – già dovuto per legge – non ha adeguata giustificazione. Anche se considerata come misura compensativa, la clausola risulterebbe comunque immeritevole, in quanto non diretta a soddisfare un interesse rilevante e non sorretta da fondamento specifico o da una funzione sociale.
La sentenza del Consiglio di Stato (n. 6161/2025) accoglie dunque l’appello di Fera, riforma la pronuncia di primo grado e dichiara la nullità parziale dell’art. 4 della convenzione nella parte in cui prevede il canone del 7,5%. Ne deriva che Fera non è tenuta al pagamento di tale importo, con ricadute economiche rilevanti per entrambe le parti. Sono state compensate le spese di lite tra le parti. La decisione rappresenta un importante precedente in merito alla validità delle clausole patrimoniali nelle convenzioni tra operatori di energia rinnovabile e Comuni prima del 2010.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Cassar Germana - DLA Piper;
Studi Legali: DLA Piper;
Clienti: Fabbrica Energie Rinnovabili Alternative S.r.l. (Fera);