Gestore dei servizi energetici conferma la legittimità della rimodulazione degli incentivi

Lavvocato Andrea Sticchi Damiani ha assistito Solare 2 s.r.l. Gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici s.p.a.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è espresso sull'appello proposto da Solare 2 s.r.l. (n. 4155/2024) contro la sentenza del Tar Lazio, Sezione Terza Ter, n. 6513/2024. Il caso riguarda la sospensione e successiva rettifica dei corrispettivi per l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico “FV_BAU SU MATUTZU”, di titolarità Solare 2 s.r.l., ubicato a Serdiana (CA), in seguito a un adeguamento dell’algoritmo di calcolo della Tariffa Fissa Omnicomprensiva (TFO) operato dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

Il contenzioso trae origine da due atti contestati: la comunicazione del 20 ottobre 2022, con cui il GSE ha sospeso i pagamenti a partire da settembre 2022, e il provvedimento dell’8 marzo 2023 che annunciava la conclusione del procedimento istruttorio sulla rimodulazione della TFO, in conformità con l’art. 26 del d.l. 91/2014 (“spalma incentivi”) e con la necessità di prevenire il superamento del tetto massimo previsto dalla normativa per la tariffa incentivante.

L’impianto, ammesso al “quinto conto energia”, aveva ricevuto in passato i corrispettivi calcolati secondo un algoritmo che, a seguito della crescita eccezionale dei prezzi zonali dell'energia tra il 2021 e il 2022, aveva permesso ai produttori di percepire importi superiori a quelli previsti dalla tariffa omnicomprensiva.

Con l’intervento del GSE, si è provveduto a rettificare il metodo di calcolo, applicando come limite massimo il valore della TFO non rimodulata, per garantire la coerenza con la normativa settoriale.
Solare 2 s.r.l. aveva chiesto al Tar di accertare il diritto alla riattivazione della convenzione incentivante, alla corresponsione delle somme ai sensi dell'algoritmo originario e alla restituzione di eventuali importi trattenuti dal GSE.

Il Tar Lazio aveva rigettato il ricorso ritenendo corretta la sospensione e la rimodulazione disposta dal gestore, qualificando la revisione dell’algoritmo come una rettifica dovuta dalla normativa vigente piuttosto che un provvedimento di autotutela di secondo grado.
Nel giudizio d’appello, Solare 2 s.r.l. ha lamentato numerosi vizi in capo alla sentenza di primo grado e agli atti contestati, tra cui errori procedurali, violazione di principi di diritto interno ed europeo, eccesso di potere, disparità di trattamento ed illegittima introduzione di un tetto ai ricavi.

Il Consiglio di Stato ha analizzato una per una le censure, considerando decisivo che il sistema TFO, in quanto tariffa fissa e onnicomprensiva, assicura una remunerazione stabile al produttore che sceglie di essere sottratto alle oscillazioni del mercato; la rimodulazione “spalma incentivi” incide solo sulla componente incentivante senza trasformare il sistema in una remunerazione variabile o mista.

Punto centrale della decisione è stato il riconoscimento che l’intervento del GSE non rappresenta né un esercizio di autotutela né una modificazione illegittima della convenzione, ma una necessaria rettifica per rispettare il dettato normativo e impedire indebiti arricchimenti ai produttori nei periodi in cui il prezzo zonale superava la tariffa incentivante. Inoltre, il limite imposto al prezzo zonale non è paragonabile al “tetto” sugli extraprofitti, ma è finalizzato a garantire la coerenza e la sostenibilità del sistema incentivante, preservando l’equilibrio tra sostegno agli investimenti nelle rinnovabili e tutela dell’interesse collettivo.

Il Consiglio di Stato, respingendo tutti gli 11 motivi di appello, ha confermato la decisione di primo grado, sancendo la legittimità della rimodulazione della TFO effettuata dal GSE. Ha altresì stabilito che il Gestore può procedere al recupero delle somme corrisposte in eccesso, riconoscendo la conformità della normativa nazionale e dei provvedimenti impugnati rispetto ai principi e vincoli europei, nonché ai meccanismi previsti dalle direttive sulle energie rinnovabili. Le spese del grado sono state compensate tra le parti.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Fidanzia Sergio - Fidanzia Gigliola; Gigliola Angelo - Fidanzia Gigliola; Sticchi Damiani Andrea - Sticchi Damiani;

Studi Legali: Fidanzia Gigliola; Sticchi Damiani;

Clienti: Gse - Gestore dei Servizi Energetici; Solare 2 S.r.l.;