Il Consiglio di Stato, pronunciandosi sull'appello R.G. n. 3992 del 2017, lo ha respinto.
La controversia riguardava il rispetto dei particolari adempimenti richiesti ai fini della possibilità di accedere a maggiori incentivi contemplati dal c.d. “secondo conto energia” per impianti che, per la loro data di entrata in esercizio, si sarebbero dovuto altrimenti ricomprendere nell'alveo di applicazione del d.m. 6 agosto 2010 e, poi, del d.m. 5 maggio 2011, che hanno previsto tariffe progressivamente inferiori rispetto al secondo Conto energia, in ragione della corrispondente riduzione dei costi di realizzazione degli impianti, per effetto dell’evoluzione e diffusione tecnologica.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Police Aristide - Police & Partners;
Studi Legali: Police & Partners;