Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6222/2025 pronunciata nella sede giurisdizionale della Sezione Seconda (procedimento n. 8273/2024 RG), ha definito il contenzioso tra Pieragri s.a.r.l. e, tra gli altri, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Gestore dei Servizi Energetici - GSE s.p.a. Il giudizio ha preso le mosse dal ricorso proposto da Pieragri, titolare di un impianto fotovoltaico ammesso alla Tariffa Fissa Omnicomprensiva (TFO) del d.m. 5 luglio 2012, per la riforma della sentenza TAR Lazio n. 15998/2024, che aveva respinto le doglianze della società relative alla sospensione dei pagamenti e alla rimodulazione degli incentivi da parte del GSE a seguito dell’adeguamento dell’algoritmo di calcolo.
La vicenda trae origine dalla comunicazione del 20 ottobre 2022 con cui il GSE aveva sospeso i pagamenti dei corrispettivi relativi alla convenzione TFO, nonché dal successivo provvedimento del 6 marzo 2023 avente ad oggetto la conclusione del procedimento per l’adeguamento dell’algoritmo della TFO, in risposta all’anomalo aumento dei prezzi dell’energia nei periodi 2021 e 2022. Pieragri ha impugnato la scelta del GSE di procedere al ricalcolo e rideterminare gli importi dovuti, sostenendo che la nuova formula rappresentasse una modifica illegittima e un pregiudizio economico, non conforme al quadro regolatorio vigente e ai principi di diritto nazionale ed europeo.
La sentenza di primo grado del TAR Lazio aveva respinto integralmente il ricorso della società, ritenendo che il meccanismo delle TFO non fosse stato alterato dallo “spalma incentivi”, che la sospensione cautelativa degli incentivi rientrasse nei poteri del GSE e che il ricalcolo operato non costituisse un annullamento in autotutela ma una semplice rettifica in conformità al quadro normativo. Lo stesso Tribunale aveva inoltre escluso la violazione di principi di diritto comunitario e il rischio di disparità di trattamento lamentato dall’appellante.
Nel giudizio di appello, il Consiglio di Stato ha esaminato una serie articolata di motivi proposti da Pieragri, tra i quali la presunta omissione di esame su alcuni motivi, il difetto di motivazione, errori istruttori, la pretesa introduzione di un doppio binario remunerativo tra tariffa e prezzo zonale, la disparità di trattamento rispetto agli operatori di altre tipologie di impianti, e l’ingerenza rispetto al legittimo affidamento. La sezione ha sottolineato che il sistema TFO rimane un meccanismo tariffario fisso e onnicomprensivo, con struttura e ratio coerenti al dettato normativo, e senza possibilità di ottenere più di quanto stabilito dalla convenzione siglata ai sensi del quinto conto energia.
Gli elementi giuridici decisivi della pronuncia sono consistiti nella riaffermazione che la rimodulazione della componente incentivante della TFO, prevista dal d.l. 91/2014 (cd. spalma incentivi), non incide sulla struttura unitaria della tariffa fissa, ma si limita a ridurre la quota incentivante in presenza di particolari condizioni di mercato. La rettifica dell’algoritmo è stata qualificata come una correzione tecnica necessaria per mantenere i limiti massimi previsti dal conto energia, provvedimento privo delle caratteristiche dell’autotutela o della modifica peggiorativa unilaterale della convenzione. La Corte ha inoltre giudicato infondata la censura di contrasto con i principi e le direttive UE, così come la richiesta di rimborso delle somme già percepite.
Il Consiglio di Stato ha definitivamente respinto l’appello, confermando la sentenza del TAR Lazio e statuendo la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, in ragione della complessità della causa. Sul piano economico e giuridico, la pronuncia consolida la linea interpretativa secondo la quale i beneficiari della TFO non possono pretendere corrispettivi ulteriori rispetto al quadro normativo e regolatorio, e ribadisce la legittimità delle rettifiche operate dal GSE nel rispetto dei limiti della disciplina nazionale e unionale.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Fidanzia Sergio - Fidanzia Gigliola; Gigliola Angelo - Fidanzia Gigliola; Sticchi Damiani Andrea - Sticchi Damiani;
Studi Legali: Fidanzia Gigliola; Sticchi Damiani;
Clienti: Gse - Gestore dei Servizi Energetici; Pieragri S.a.r.l.;