Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6535 del 23 luglio 2025 (RG 3301/2024), ha affrontato la controversia tra Meet One – SO S.r.l., titolare di un impianto fotovoltaico nel Comune di Taranto, e il Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A., in merito alla legittimità della sospensione e rideterminazione della tariffa fissa omnicomprensiva (TFO) erogata ai sensi del cosiddetto "quinto conto energia". Oggetto del ricorso era la nota con cui il GSE aveva sospeso l'erogazione degli acconti incentivi 2022 nelle more dell’adeguamento dell’algoritmo di calcolo della tariffa, seguito dalle successive comunicazioni di rideterminazione del beneficio, motivando la rettifica con l’anomalo aumento dei prezzi energetici del 2021-2022 e la necessità di correggere un errore algoritmico.
La vicenda trae origine dall’applicazione del d.m. 5 luglio 2012 e della disciplina sulla "spalma incentivi" (decreto legge n. 91/2014), che aveva determinato la rimodulazione della componente incentivante della TFO. Meet One – SO S.r.l. contestava che, a fronte della revisione dell’algoritmo, fossero state modificate le modalità di calcolo della tariffa, con una conseguente sospensione degli incentivi e il successivo riconoscimento di corrispettivi inferiori rispetto a quanto atteso sulla base delle regole precedenti.
Il Tar del Lazio, con sentenza n. 2826/2024, aveva già respinto il ricorso della società produttrice, portando quest'ultima a proporre appello davanti al Consiglio di Stato.
La compagnia appaltante ha articolato cinque motivi di gravame, insistendo sulla presunta illegittimità della rettifica, la lesione del legittimo affidamento, il carattere retroattivo dell'intervento, il contrasto con principi comunitari e infine l’abuso del potere cautelare di sospensione.
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione di primo grado, rilevando come il meccanismo correttivo adottato dal GSE non si configuri come un indebito intervento sulle prerogative legislative o contrattuali, ma si limiti a correggere un errore materiale nel calcolo, senza modificare retroattivamente la disciplina di legge. Il Collegio ha chiarito che, per gli impianti fino a 1 MW, la TFO resta una fonte di remunerazione unica, fissa e predeterminata, insensibile alle oscillazioni di mercato e dunque non assimilabile al regime degli impianti di grandi dimensioni, confermando la piena legittimità dell’azione dell’ente gestore. Tra gli elementi giuridici chiave che hanno definito l’esito della controversia, il giudice ha valorizzato il chiaro dettato dell’art. 26 d.l. 91/2014 e del d.m. 5 luglio 2012, il carattere di operazione vincolata e meramente matematica dell’intervento WSE sulla formula algoritmica, la differenza di regime tra piccoli e grandi impianti fotovoltaici e l’assenza di lesione dell’affidamento, poiché la società beneficiaria aveva consapevolmente aderito a un regime tariffario fisso e non variabile secondo le oscillazioni di mercato.
Il Consiglio di Stato, pertanto, ha respinto integralmente l’appello di Meet One – SO S.r.l., confermando la legittimità dell’operato del GSE, con la conseguente esclusione del diritto della società a percepire incentivi sulla base dell’algoritmo antecedente alla rettifica. Le spese di giudizio del grado sono state compensate tra le parti, in ragione della complessità della materia trattata.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Cassar Germana - DLA Piper; Fidanzia Sergio - Fidanzia Gigliola; Gigliola Angelo - Fidanzia Gigliola;
Studi Legali: DLA Piper; Fidanzia Gigliola;
Clienti: Gse - Gestore dei Servizi Energetici; Meet One - SO S.r.l.;