GSE rafforza la legittimità della rettifica sull’algoritmo TFO

L'avvocato Andrea Sticchi Damiani ha rappresentato Nexa s.r.l.; gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore dei Servizi Energetici GSE s.p.a.

Il contenzioso affrontato dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con sentenza n. 6553 del 23 luglio 2025 (ricorso n. 4220/2024), vede contrapposti Nexa s.r.l., titolare di un impianto fotovoltaico a Caltabellotta (AG), e il Gestore dei Servizi Energetici – GSE s.p.a. Nexa aveva impugnato la modifica dell’algoritmo di calcolo per la tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) applicata al proprio impianto, nonché il conseguente recupero di somme considerate indebitamente percepite dopo l’adeguamento dell’algoritmo da parte del GSE per gli anni 2021 e 2022.

La vicenda trae origine dall’applicazione del regime incentivante della TFO previsto dal d.m. 5 luglio 2012 e dalla successiva rimodulazione operata dall’articolo 26 del decreto-legge n. 91/2014 (cd. "spalma-incentivi"), che ha inciso sulla disciplina della tariffa per gli impianti fotovoltaici.

Anni dopo, il GSE ha rilevato anomalie nella formula di calcolo che, in presenza di prezzi energetici elevati, avevano portato al riconoscimento di importi superiori a quanto stabilito dalla normativa.

Il GSE è pertanto intervenuto per adeguare la formula e ha quantificato a carico di Nexa un debito complessivo di oltre 169 mila euro per i periodi 2021 e 2022. Nexa aveva inizialmente proposto ricorso al TAR Lazio, contestando sia la rettifica dell’algoritmo che la richiesta di restituzione delle somme.

Il TAR, con sentenza n. 6464/2024, aveva respinto il ricorso, riconoscendo la legittimità della rettifica tecnica operata dal GSE e la fondatezza della sospensione dei pagamenti. La società ha dunque proposto appello davanti al Consiglio di Stato, reiterando le proprie censure. Nel giudizio di appello Nexa ha eccepito plurimi profili di illegittimità della rettifica, invocando carenze istruttorie e motivazionali, presunto contrasto con la normativa europea e violazione dei principi del legittimo affidamento e della proporzionalità amministrativa. Sono stati inoltre censurati motivi di disparità di trattamento e di contrasto con la finalità delle direttive UE in materia di energie rinnovabili.

Il Consiglio di Stato ha richiamato precedenti della stessa sezione, ribadendo la natura onnicomprensiva e fissa della TFO riconosciuta agli impianti fino a 1 MW e l’assenza di un duplice canale di remunerazione tramite tariffa e prezzo zonale. Decisivi nella risoluzione della controversia sono risultati i principi normativi che regolano la TFO: essa rappresenta un incentivo unitario e fisso, il cui valore non può superare quello stabilito dalla normativa di riferimento, indipendentemente dalle fluttuazioni del prezzo zonale.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’adeguamento dell’algoritmo da parte del GSE costituiva un necessario allineamento al quadro normativo e non una nuova regolamentazione o una compressione arbitraria degli interessi degli operatori. Le domande di restituzione e i rilievi sull’affidamento sono stati ritenuti infondati poiché il sistema di incentivi presuppone una tariffa predeterminata e conoscibile dai produttori già al momento dell’adesione al regime.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello di Nexa, confermando la legittimità dei provvedimenti del GSE e della relativa rettifica algoritmica. Rimane a carico di Nexa il debito verso il Gestore delle somme incassate in eccesso negli anni 2021 e 2022. Le spese di lite per il grado di appello sono state compensate in ragione della complessità della vicenda giuridica.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Fidanzia Sergio - Fidanzia Gigliola; Gigliola Angelo - Fidanzia Gigliola; Sticchi Damiani Andrea - Sticchi Damiani;

Studi Legali: Fidanzia Gigliola; Sticchi Damiani;

Clienti: Gse - Gestore dei Servizi Energetici; Nexa S.r.l.;