GSE vince sul caso tariffe fotovoltaiche dopo algoritmo corretto

Lavv. Germana Cassar ha assistito PRV Iglesias S.r.l. Gli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, si è pronunciato sul ricorso n. 3300/2024 promosso da PRV Iglesias S.r.l. contro Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., con il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e ARERA indicati come soggetti nei confronti. Il contenzioso trae origine dalla decisione del GSE di correggere l’algoritmo di calcolo della tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) applicata agli impianti fotovoltaici della società ricorrente, a seguito del rilevante aumento dei prezzi dell’energia nel biennio 2021-2022. Il giudizio d’appello fa seguito alla sentenza del TAR Lazio n. 2461/2024.

La società PRV Iglesias, titolare di due impianti fotovoltaici ammessi a TFO ai sensi del “quinto conto energia” (D.M. 5 luglio 2012), aveva impugnato gli atti del GSE che comunicavano la sospensione e successiva rideterminazione degli incentivi, reclamando il diritto a conservare il precedente metodo di calcolo. L’azienda sosteneva che l’intervento del GSE avesse comportato non solo una rettifica tecnica, ma la modifica sostanziale della tariffa, contrariamente a quanto consentito dalla normativa cd. “spalma-incentivi” (art. 26 D.L. 91/2014).

Il TAR Lazio aveva respinto nel febbraio 2024 il ricorso di PRV Iglesias. La società ha quindi interposto appello, lamentando che la sentenza non avesse colto le distorsioni subite sul piano tariffario e regolamentare e insistendo, con diversi motivi, sulla pretesa violazione del legittimo affidamento e della disciplina nazionale ed europea in materia di incentivi alle energie rinnovabili.

Il Consiglio di Stato, in linea con i propri precedenti, ha precisato che la normativa di settore mantiene la natura fissa e omnicomprensiva della TFO: la modifica dell’algoritmo operata dal GSE rientra nell’ambito della regolamentazione operativa attribuita all’ente, senza incidere retroattivamente sulla disciplina sostanziale né generare una disparità competitiva. Decisivi sono risultati il dato testuale delle norme e le finalità di stabilità e certezza riservate ai piccoli produttori, i quali non possono invocare una liquidazione secondo prezzi di mercato in periodi eccezionalmente favorevoli, avendo aderito volontariamente a un regime predeterminato.

Sulla base di tali principi, l’appello di PRV Iglesias è stato rigettato (sentenza n. 6534/2025), consolidando la correttezza degli atti GSE e la relativa pretesa di recupero delle somme erogate in eccesso. Giuridicamente ed economicamente, per PRV Iglesias resta la conseguenza di dover subire l’aggiornamento della tariffa secondo l’algoritmo corretto senza poter rivendicare ulteriori importi né un diverso trattamento regolatorio. Le spese di lite sono state compensate in ragione della complessità della questione.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Cassar Germana - DLA Piper; Fidanzia Sergio - Fidanzia Gigliola; Gigliola Angelo - Fidanzia Gigliola;

Studi Legali: DLA Piper; Fidanzia Gigliola;

Clienti: Gse - Gestore dei Servizi Energetici; PRV-Energy;