GSE vince sulla mancata addizionalità dei risparmi energetici di Ener Globo

L'avvocato Claudio Brignocchi ha assistito Ener Globo s.r.l.; gli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese hanno rappresentato Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A.

Nella controversia decisa dal Consiglio di Stato, Sezione Seconda, con sentenza n. 6823/2025 (ricorso n. 4464/2024), Ener Globo s.r.l. ha impugnato i provvedimenti di rigetto adottati da Gestore dei servizi energetici Gse s.p.a. riguardanti la mancata certificazione dei risparmi energetici per un impianto di depurazione nel Comune di Porto Sant’Elpidio. Il caso verteva sulla verifica e certificazione (RVC) relativa al periodo di monitoraggio dal 1° marzo al 31 agosto 2017, rifiutata dal Gse con atto del 28 giugno 2018, preceduto da richieste di integrazione e preavviso di rigetto.

I fatti hanno preso avvio nel 2015, quando Ener Globo presentò un progetto per il miglioramento dell’efficienza energetica di tre vasche di ossidazione biologica. Il progetto fu approvato dal Gse, che riconobbe tre successive RVC su distinti periodi, rilasciando i corrispondenti titoli di efficienza energetica. Tuttavia, sulla quarta richiesta relativa a un nuovo periodo, il Gse ha evidenziato criticità nella misura addizionale del risparmio, considerando che l’intervento, oltre a una nuova tecnologia di areazione, aveva ampliato la capacità dell’impianto e prodotto un aumento fisiologico dei risparmi per effetto scala, piuttosto che per maggiore efficienza.

Ener Globo aveva impugnato il rigetto davanti al TAR Lazio (sentenza n. 6476/2024), che ha respinto il ricorso ritenendo che la società non avesse dimostrato il requisito di "addizionalità" dei risparmi energetici, richiesto dalla normativa vigente. Il TAR ha stabilito che l’onere della prova spettava all’istante e che la precedente ammissione di altre RVC non vincolava l’amministrazione su quelle successive.

Nel giudizio d’appello, il Consiglio di Stato ha dato rilievo ad alcuni elementi determinanti: l’ampia discrezionalità tecnica del Gse nella valutazione dell’addizionalità; la chiarezza della motivazione sul fatto che i risparmi derivassero dall’ampliamento piuttosto che da effettivi miglioramenti d’efficienza; l’onere probatorio a carico dell’istante e l’assorbimento di motivazioni secondarie in ragione della riscontrata mancanza del presupposto principale. Il Collegio, inoltre, ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti dell’appellante, trattandosi di rilievi tardivi e non pertinenti alle questioni in discussione.

Con la decisione del Consiglio di Stato, l’appello di Ener Globo è stato rigettato e i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili. La sentenza, confermando quella di primo grado, definisce che il Gse ha operato legittimamente nel negare il riconoscimento dei titoli di efficienza energetica per difetto del requisito dell’addizionalità. Economicamente, la statuizione esclude per Ener Globo l’ottenimento dei "certificati bianchi" richiesti, mentre le spese legali sono state compensate per entrambi i gradi di giudizio, data la particolarità della vicenda.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Brignocchi Claudio - Brignocchi & Partners; Pellegrino Gianluigi - Pellegrino Studio Legale Associato;

Studi Legali: Brignocchi & Partners; Pellegrino Studio Legale Associato;

Clienti: Ener Globo S.r.l.; Gse - Gestore dei Servizi Energetici;