La Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, discostandosi consapevolmente da talune pronunce di legittimità di segno contrario, ha accolto la tesi della difesa per cui il cessionario d’azienda può essere chiamato a rispondere soltanto in relazione a contestazioni fiscali che, alla data del trasferimento dell’azienda, erano state già contestate al soggetto cedente.
E ciò anche nel caso in cui il cessionario medesimo non abbia, a suo tempo, fatto richiesta del “certificato fiscale” attestante l’esistenza di contestazioni di natura tributaria in corso alla data del trasferimento dell’azienda.
Tale tesi era stata, in specie, già accolta da una precedente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione, resa nell’ambito di un giudizio promosso da altra società contribuente, sempre con l’assistenza dello Studio, alla quale i Giudici del merito hanno ritenuto di dare seguito, così riconoscendo che la richiesta del certificato costituisce una mera facoltà per il contribuente, il cui mancato esercizio non determina alcuna estensione della responsabilità.
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