Il CdS si pronuncia sul ricorso AGCM contro ENI in materia di condotte scorrette in tema di fatturazione dei consumi energetici

Nel contenzioso, ENI S.p.A. affiancata dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto e Fabio Cintioli.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avviava a carico di ENI S.p.A. un’istruttoria ai sensi dell’art 27, comma 3, del D. Lgs. n. 206/2005 tesa all’accertamento di condotte commerciali scorrette in tema di fatturazione dei consumi di energia elettrica e gas naturale.

A conclusione dell’istruttoria, svolta in contraddittorio e previa acquisizione del parere dell’Autorità per l’Energia Elettrica (AEEGSI, oggi ARERA) reso ai sensi dell’art. 27, comma 1 bis del Codice, AGCM, con provvedimento n. 26018 dell’11 maggio 2016, notificato il 13 giugno successivo, sanzionava la Società per due tipologie di pratiche commerciali scorrette. L’inadeguata gestione delle istanze presentate dagli utenti riguardanti la fatturazione di consumi di energia elettrica e gas, e precisamente, per violazione del diritto dell’utente a ricevere adeguata assistenza da parte del professionista a seguito di istanze e comunicazioni concernenti anomalie nella fatturazione precedentemente al pagamento, nonché, nell’avvio e prosecuzione delle pratiche di riscossione nelle more della trattazione di dette istanze; la violazione del diritto alla pronta e agevole restituzione degli importi indebitamente versati avendo il professionista frapposto ostacoli alla restituzione dei crediti maturati dagli utenti.

L’importo della sanzione veniva definito in € 3.050.000,00 in relazione alla Pratica bub 1 e di € 550.000,00 relativamente alla Pratica sub 2. ENI, con ricorso iscritto al n. 10091/2016, impugnava la suddetta sanzione dinanzi al Tar per il Lazio deducendone l’illegittimità sotto svariati profili.

Il Tar, con sentenza n. 15319 del 18 novembre 2022, accoglieva parzialmente le doglianze di parte ricorrente annullando la sanzione riferita alle condotte oggetto della Pratica sub 2 e riducendo quella riferita alla Pratica sub 1 ex art. 134 c.p.a. a € 1.000.000,00 «pari a duecento volte il minimo edittale ed allo 0,025% dell’utile».

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto: respinge l’appello principale; respinge l’appello incidentale; compensa le spese di giudizio.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Cintioli Fabio - Cintioli & Associati; Lo Pinto Giuseppe - Cintioli & Associati;

Studi Legali: Cintioli & Associati;

Clienti: Eni S.p.A.;