In data 3 aprile 2019, Acea S.p.a., su committenza di Acea Ambiente S.r.l., indiceva una “selezione privatistica” mediante invito a operatori iscritti nell’albo fornitori, preordinata all’affidamento del “servizio di controllo analitico delle matrici ambientali presso gli impianti UL6 e UL7”.
La gara, suddivisa in due lotti del valore complessivo di € 89.000,00 per il lotto n. 1 (Servizio di controllo analitico delle matrici ambientali presso l’impianto UL6) di € 159.000,00 per il lotto n. 2 (Servizio di controllo analitico delle matrici ambientali presso l’impianto UL7), sarebbe stata aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
Per la partecipazione, era previsto che ciascun concorrente formulasse la propria offerta, utilizzando modelli Excel predisposti dalla stazione appaltante, in grado di generare l’importo totale sulla base dei prezzi unitari dei singoli parametri ivi inseriti.
Per il lotto n. 2, partecipavano tre concorrenti, tra cui l’odierna appellante Agri-Bio-Eco Laboratori riuniti S.r.l. la quale, all’esito della valutazione delle offerte, risultava prima in graduatoria, avendo offerto il prezzo più basso. Peraltro, l’offerta – in ordine alla quale la stazione appaltante sollecitava chiarimenti al fine di verificarne la non anomalia e la sostenibilità – veniva, all’esito delle offerte giustificazioni, estromessa dalla gara, in quanto ritenuta dalla Commissione di gara non congrua. La gara era, quindi, aggiudicata alla seconda graduata, Laser Lab s.r.l..
Vanamente sollecitata l’ostensione degli atti (cui la stazione appaltante opponeva il carattere esclusivamente privatistico della selezione, con la conseguente sottrazione all’ambito applicativo della normativa sugli appalti pubblici e la correlativa assenza dei presupposti per l’accesso, in quanto non inerente “documenti amministrativi”, ma “veri e propri atti di diritto privato”), l’appellante insorgeva con ricorso notificato presso il TAR per il Lazio, sollecitando l’annullamento degli atti impugnati, la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato e l’ingiunzione al subentro, ovvero il risarcimento del danno per equivalente, salva la subordinata opzione di annullamento dell’intera procedura di gara.
Con sentenza n. 1280 del 30 gennaio 2020, il TAR adito dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Con atto di appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, Agri-Bio-Eco Laboratori Riuniti S.r.l. insorge avverso la ridetta statuizione, invocandone l’integrale riforma, all’uopo riproponendo, in via di devoluzione, le ragioni di doglianza non esaminate perché assorbite dagli esiti in rito. Nella resistenza di Acea S.p.a., in proprio e quale mandataria di Acea Ambiente S.r.l., alla camera di consiglio dell’8 giugno 2021 la causa è stata riservata per la decisione.
L’appello è fondato. Per questo motivo Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa al giudice di primo grado. Spese del doppio grado compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Astorre David - Cintioli & Associati; Cintioli Fabio - Cintioli & Associati; Lepore Giuseppe - Lepore; Lo Pinto Giuseppe - Cintioli & Associati;
Studi Legali: Cintioli & Associati; Lepore;
Clienti: Acea; Acea Ambiente S.r.l. ; Agri-Bio-Eco Laboratori Riuniti S.r.l.;