G.S.E. s.p.a. appella la sentenza del T.A.R. Lazio che ha accolto ricorso della società Eon Climate & Renewables Italia S.r.l. avverso lo schema di convenzione, pubblicato sul sito web del G.S.E. medesimo in data 20 aprile 2016, al fine di ottenere il passaggio dal precedente regime di incentivazione, basato sui Certificati Verdi, al nuovo regime di incentivazione previsto dall'art. 19 del D.M. 6 luglio 2012, adottato in esecuzione dell'art. 24, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28; con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la parte aveva anche chiesto l’accertamento negativo e la declaratoria dell'insussistenza in capo al G.S.E. S.p.A. del potere di imporre alla ricorrente le specifiche previsioni contenute nello schema di convenzione.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società, titolare di numerosi impianti alimentati da fonte eolica, tutti entrati in esercizio anteriormente al 2012, dotati della qualificazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (“IAFR”), e già ammessi a beneficiare del sistema di incentivazione mediante rilascio dei c.d. certificati verdi (secondo il meccanismo disciplinato dall’art. 2, comma 144, della legge n. 244 del 2007 e dal d.m. 18 dicembre 2008), sosteneva che la Convenzione sarebbe stata predisposta, unilateralmente, dal GSE, per governare il passaggio dal sistema dei certificati verdi a quello delle tariffe incentivanti, in pretesa attuazione di quanto stabilito, a livello generale, sia dall’art. 24, comma 5, lett. c, del d.lgs. n. 28 del 2011, sia dall’art. 19 del d.m. 6 luglio 2012.
La ricorrente lamentava di essere stata obbligata a sottoscrivere, con espressa riserva, sia le Convenzioni, sia la dichiarazione di accettazione delle clausole della Convenzione per la regolazione economica dell’incentivo sulla «produzione netta incentivata» per il residuo periodo di diritto, successivo al 2015, per evitare di incorrere in eventuali sanzioni o di decadere dal sistema di incentivazione con riferimento a tutti i propri impianti qualificati IAFR. Il GSE eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione delle clausole dello schema-tipo di convenzione, trattandosi di “documenti privi di valore provvedimentale e …, in ogni caso, … improduttivi di alcun effetto giuridico” e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
Il giudice di primo grado ha respinto le eccezioni di inammissibilità, ritenendo la natura lesiva degli atti impugnati, e ha accolto il ricorso ritenuto fondato.
La sentenza, richiamata la lettera c) dell’art. 24, comma 5, del dlgs. 28 del 2011 (che ha rimesso alla fonte ministeriale di stabilire le modalità per la transizione dal vecchio al nuovo meccanismo di incentivazione), ha ritenuto che oggetto di intervento della fonte ministeriale dovesse essere l’individuazione delle “modalità”, in concreto, della commutazione delle forme incentivanti, per quei produttori che risultassero già ammessi al (vecchio) sistema dei certificati verdi, senza che venisse prevista espressamente – quale “modalità” per la transizione dai certificati verdi alle tariffe incentivanti – la stipula di una convenzione tra il GSE e il produttore dell’energia, essendo l’incentivo semplicemente “riconosciuto” dall’art. 19, comma 1, del d.m. 6 luglio 2012 previa applicazione di una formula matematica.
Dunque, secondo il giudice di primo grado, la sottoscrizione della convenzione con il GSE non avrebbe copertura normativa, sussistendo anzi elementi normativi nel senso contrario; inoltre, è stata rilevata la mancata approvazione della convenzione da parte dell’Autorità per l’energia.
3. Con l’appello in epigrafe il Gestore, dopo aver ricostruito in cosa consistessero i certificati verdi (titoli attestanti l'avvenuta produzione di una quota di energia da fonti rinnovabili, utilizzabili, da parte degli importatori e dei soggetti responsabili degli impianti che importano o producono energia elettrica da fonti non rinnovabili, per assolvere all'obbligo di immettere nel sistema elettrico nazionale un determinato quantitativo di energia "pulita"), ricorda che con il d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, è stata prevista la riduzione lineare, a decorrere dal 2013, della menzionata quota d'obbligo di energia da fonti rinnovabili, sino alla sua completa elisione per il 2015. Venuto meno l'obbligo di acquisto dei certificati verdi in capo ai produttori (o importatori) di energia da fonte non rinnovabile, con il medesimo d.lgs. n. 28/2011 è stato correlativamente rivisitato – anche per esigenze di razionalizzazione sistematica dei meccanismi di promozione – il regime di incentivazione.
Il Gestore contesta dunque la ricostruzione del T.A.R., richiamando Cass. Civ., SS.UU., ord. 10 aprile 2019, n. 10020 (che ha affermato come le "convenzioni stipulate con il Gestore" si palesino come "negozi di diritto privato" accessori ai provvedimenti di concessione degli incentivi che "costituiscono strumenti di regolazione, volti a raggiungere l'obiettivo dell'incentivazione di certe fonti energetiche nell'equilibrio con le altre fonti di energia rinnovabili, e con il minimo sacrificio per gli utenti che pure ne sopportano l'onere economico") e la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 ("sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"), dal cui esame l’appellante ritrae il principio per cui gli Stati membri godono di amplissima discrezionalità nella concreta individuazione e definizione dei singoli regimi di sostegno alle fonti rinnovabili che si rivelano, dunque, tra loro pienamente fungibili (oltre che non immutabili nel corso del rapporto di incentivazione, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 24 gennaio 2017, n. 16). Richiama, ancora, la legge delega 4 giugno 2010, n. 96, che ha affidato al Governo il compito di "adeguare e potenziare il sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e del risparmio energetico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia, l'armonizzazione e il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244" (art. 17, co. 1, lett. h) ).
Conclude per l’erroneità della ricostruzione e motivazione della decisione appellata. Ripropone inoltre le eccezioni di inammissibilità del ricorso in primo grado. All'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022 l’appellante ha insistito nelle proprie difese; quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado dalla Società E.On Climate & Renewables Italia s.r.l.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Police Aristide - Police & Partners; Pugliese Antonio - Pugliese Studio Legale;
Studi Legali: Police & Partners; Pugliese Studio Legale;