Il Consiglio di Stato si pronuncia nel contenzioso tra Marcopolo Engineering S.p.A. e il GSE

Riceviamo e pubblichiamo rettifica ricevuta da Marcopolo Engineering S.p.A. alla prima versione di questo articolo, di seguito i passi rettificati dall'azienda:

PREMESSO CHE:

- nel 2014 il GSE ha annullato la qualifica IAFR 2954 inizialmente riconosciuta a MPE per il proprio impianto sito in Tarano e costituito da due gruppi elettrogeni, nonchè richiesto la corresponsione di un importo pari ad € 5.576.584,14 + IVA a titolo di recupero dei certificati verdi percepiti da MPE sulla base dell’annullata qualifica IAFR;

- tale provvedimento è stato impugnato da MPE innanzi al TAR Roma (r.g. n. 14857/2014);

- nel 2016 MPE, a causa dell’ingente richiesta economica del GSE ha dovuto affrontare una crisi aziendale che l’ha costretta a dover presentare domanda di concordato preventivo in continuità;

- nel 2017, in corso di causa, il GSE ha annullato in autotutela il proprio provvedimento del 2014, riconfermando, dunque, la qualifica IAFR inizialmente attribuita all’impianto di MPE per il primo motore installato in quanto in possesso di tutti i titoli autorizzativi necessari;

- in conseguenza di tale provvedimento il GSE ha rideterminato la somma asseritamente dovuta in circa 700.000 euro in relazione agli incentivi riconosciuti limitatamente al secondo motore;

- il giudizio è quindi proseguito al fine di ottenere il riconoscimento della qualifica IAFR anche per il secondo gruppo elettrogeno e per ottenere tutti gli incentivi spettanti per entrambi i motori, oltre che per contestare la possibilità del GSE di ricorrere alla compensazione con altri crediti;

- il TAR, con sentenza n. 307/2022 del 12/01/2022 ha dichiarato improcedibile il ricorso principale in quanto il provvedimento ivi impugnato è stato annullato in autotutela dallo stesso GSE e ha respinto i motivi aggiunti rideterminando, però, il credito complessivo del GSE, per capitale e interessi, in circa € 280.000 euro;

- MPE ha proposto appello (n.r.g. 3407/2022) il quale è stato respinto dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2592/2025 del 28/03/2025;

- sulla scorta dell’emanazione della suddetta sentenza, in data 8.04.2025, sul quotidiano on line Energia & Mercato è stato pubblicato l’articolo intitolato “Il Consiglio di Stato conferma la decadenza degli incentivi per Marcopolo Engineering” redatto da More Legal Srl

CONSIDERATO CHE:

- quanto riportato nel suddetto titolo di stampa e nel relativo articolo contiene una ricostruzione dei fatti errata e deduzioni assolutamente non corrispondenti al vero, del tutto infondate e frutto della parziale e fuorviante trasposizione del contenuto della sentenza del Consiglio di Stato, oltre che riferimenti del tutto estranei alla vicenda che ha interessato, suo malgrado, MPE;

- in specie, in base a tutto quanto detto nelle premesse, non corrisponde al vero che:

  • il Consiglio di Stato avrebbe confermato “la legittimità della revoca della qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (IAFR) e il recupero dei certificati verdi indebitamente percepiti”
  • La sentenza, pubblicata il 28 marzo 2025, ha ribadito che l'impianto termoelettrico di Marcopolo Engineering a Taranto non possedeva i titoli autorizzativi necessari per ottenere gli incentivi” in quanto il GSE ha annullato in autotutela il provvedimento del 2014 con il quale aveva revocato la qualifica IAFR, il TAR e il Consiglio di Stato hanno rideterminato l’importo dovuto da MPE in solo circa 280.000 euro, somma peraltro già incassata al momento dell’emanazione delle sentenze;
  • inoltre, sono totalmente avulse dal contesto e inconferenti le affermazioni per cui “Il Consiglio di Stato ha confermato che la rendita catastale non costituisce né un'imposta né un presupposto d'imposta, ma rappresenta la base imponibile per calcolare alcune imposte. La disciplina rientra nel perimetro dell'art. 117, comma 2, lett. e), Cost., che prevede la legislazione statale esclusiva nella materia del sistema tributario e contabile dello Stato. Infine, il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, respingendo l'appello e compensando le spese del giudizio tra le parti. La decisione sancisce la legittimità dell'accatastamento dei maxi caravan nei campeggi, stabilendo che tali strutture, se stabili nel tempo e dotate di autonomia funzionale e reddituale, devono essere considerate unità immobiliari ai fini catastali

L'azienda sottolinea, inoltre, "l'illegittimità dell'operato del GSE rispetto all'emanazione del provvedimento del 2014", riconosciuta dal medesimo Gestore tramite il suo annullamento in autotutela, "che ha causato una grave e ingiusta crisi societaria a danno di MPE dalla quale, solo grazie al massimo  sforzo e dedizione del sottoscritto (l'Amministratore Unico Armando Bertolotto, NdR) e del prezioso capitale umano che collabora con noi, è uscita".

*** Di seguito l'articolo aggiornato***

Nella vertenza, Marcopolo Engineering S.p.A. è affiancata dagli avvocati Andrea Fantappiè, Giulia Bongiorno e Marco Selvaggi; il GSE S.p.A. è assistito dagli avvocati Aristide Police, Paolo Roberto Molea e Antonio Pugliese.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha respinto l’appello presentato da Marcopolo Engineering S.p.A. Sistemi Ecologici contro il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) S.p.A.

La vicenda ha avuto inizio nel 2007, quando Marcopolo Engineering ha richiesto al GSE il riconoscimento della qualifica IAFR per un impianto di potenza pari a 2,13 MW, composto da due gruppi di generazione.

Nel 2014, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha annullato la qualifica IAFR n. 2954 precedentemente riconosciuta a Marcopolo Engineering S.p.A. (MPE) per il proprio impianto situato a Tarano, composto da due gruppi elettrogeni. Contestualmente, il GSE ha richiesto a MPE la restituzione di un importo pari a 5.576.584,14 euro, oltre IVA, a titolo di recupero dei certificati verdi percepiti sulla base della qualifica annullata.

MPE ha immediatamente impugnato il provvedimento dinanzi al TAR del Lazio (ricorso n. 14857/2014). Tuttavia, l’ingente richiesta economica ha avuto gravi ripercussioni sull’azienda, che nel 2016 si è vista costretta a presentare domanda di concordato preventivo in continuità per far fronte alla crisi finanziaria.

Nel 2017, durante il corso del giudizio, il GSE ha annullato in autotutela il proprio provvedimento del 2014, riconfermando la qualifica IAFR per il primo motore dell’impianto, ritenuto conforme a tutti i requisiti autorizzativi. Di conseguenza, la somma da restituire è stata rideterminata in circa 700.000 euro, relativa esclusivamente agli incentivi percepiti per il secondo motore.

Il procedimento giudiziario è quindi proseguito con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento della qualifica IAFR anche per il secondo gruppo elettrogeno e il conseguente diritto agli incentivi per entrambi i motori. Inoltre, MPE ha contestato la possibilità per il GSE di procedere a compensazioni con altri crediti.

Il TAR, con sentenza n. 307/2022 del 12 gennaio 2022, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale, in quanto il provvedimento impugnato era stato annullato in autotutela. Ha però respinto i motivi aggiunti, rideterminando il credito complessivo del GSE – comprensivo di capitale e interessi – in circa 280.000 euro.

MPE ha successivamente proposto appello (n.r.g. 3407/2022), ma il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2592/2025 del 28 marzo 2025, ha respinto il ricorso, confermando la decisione del TAR.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Bongiorno Giulia - Bongiorno Studio Legale; Fantappiè Andrea - Soresina Fantappiè Studio legale; Molea Paolo Roberto - Police & Partners; Police Aristide - Police & Partners;

Studi Legali: Bongiorno Studio Legale; Police & Partners; Soresina Fantappiè Studio legale;

Clienti: Gse - Gestore dei Servizi Energetici; Marcopolo Engineering S.p.A.;