Ricorrendo dinnanzi a questo Consiglio, Eni SpA appella la sentenza n. 2312 del 2014, con cui il Tar Puglia, Lecce, ha rigettato i motivi di ricorso proposti in prime cure, diretti ad ottenere l’annullamento del decreto, prot. n. 3616/QDV/DI/B, adottato, in data 14 maggio 2007, del Direttore Generale della Direzione Qualità della Vita del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (e degli atti connessi).
In particolare, alla stregua di quanto emergente dalla sentenza gravata, il Tar ha rilevato che:
- gli obblighi imposti alla ricorrente con gli atti impugnati non avevano ad oggetto la bonifica della falda, ma un intervento di carattere preventivo, volto a prevenire la diffusione dell’inquinamento, basato per l’appunto “su un sistema di confinamento fisico che garantisca la completa intercettazione dell’acqua di falda contaminata e impedisca la sua diffusione all’esterno dell’area dello stabilimento”. Per tali ragioni, un ordine siffatto, in quanto mirante unicamente ad impedire, nell’immediato, la propagazione dell’inquinamento, poteva legittimamente essere imposto al proprietario/gestore dell’area inquinata, sebbene si trattasse di soggetto diverso dall’autore dell’accertato inquinamento iniziale;
- all’epoca di emanazione dell’impugnato ordine (ottobre 2006), il barrieramento fisico era una misura rientrante tra le migliori tecniche, sicché del tutto legittimamente l’Amministrazione l’aveva imposta alla ricorrente, risultando assolutamente idonea rispetto al fine cui essa tendeva (evitare la propagazione delle rilevate sostanze inquinanti), e del tutto proporzionata rispetto alle concrete risultanze del caso;
- parimenti, del tutto logica e proporzionata risultava la prescrizione che imponeva il barrieramento fisico dell’area quale condizione preliminare per l’attuazione di interventi di tipo edilizio, essendo evidente l’impossibilità pratica, altrimenti, di esecuzione di detto intervento emergenziale;
- nella specie sussisteva un’ampia interlocuzione procedimentale intercorsa tra le Amministrazioni competenti e la ricorrente, sicché il provvedimento finale, lungi dal costituire la risultante di un’iniziativa unilaterale dell’Amministrazione, si poneva invece quale momento di sintesi di tutte le risultanze istruttorie, acquisite nel contraddittorio con l’interessato, con l’apporto fattivo di quest’ultimo; con conseguente infondatezza delle censure dirette a denunciare violazioni procedimentali in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione intimata.
La parte ricorrente ha proposto appello avverso la sentenza di prime cure, deducendone (con l’articolazione di plurimi motivi di impugnazione) l’erroneità.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Grassi Stefano - Studio legale associato Grassi;
Studi Legali: Studio legale associato Grassi;
Clienti: Eni S.p.A.;