L’appellante premette che GSE ha adottato in danno della Lucania Energia S.r.l., titolare di un impianto eolico onshore (identificato con codice FER381), un provvedimento di decadenza dal Registro EOLN-RG2012, con successivo diniego di accesso al regime incentivante. Successivamente, e contestualmente alla proposizione del ricorso al TAR, la Società ha proposto una istanza di riesame su cui il GSE ha emesso un provvedimento
Il T.A.R. Lazio adito, con la sentenza gravata, ha respinto il ricorso esprimendosi unicamente (trattandosi di atto plurimotivato) sulle censure riguardanti la potenza autorizzata dell’impianto e la questione del preventivo di connessione. In particolare, il giudice di prime cure, pronunciandosi sul secondo motivo di ricorso, dopo aver rilevato che il preventivo originario si riferiva ad un progetto per la realizzazione di un unico impianto solare della potenza di 999,68 kW, di titolarità della G. Fotovoltaico S.r.l., poi volturato in favore della ricorrente, ha ritenuto che detto preventivo fosse inutilizzabile per la realizzazione di diversi impianti (cinque impianti eolici al posto di un unico impianto solare), riferibili a progetto totalmente diverso per numero di manufatti, fonte energetica, tipologia e potenza.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al GSE le spese di giudizio liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Frontoni Massimo - MFA - Massimo Frontoni Avvocati; Luzi Gianluca - MFA - Massimo Frontoni Avvocati; Marini Francesco Saverio - Marini Studio Legale; Sticchi Damiani Andrea - Sticchi Damiani;
Studi Legali: Marini Studio Legale; MFA - Massimo Frontoni Avvocati; Sticchi Damiani;
Clienti: Gse - Gestore dei Servizi Energetici; Lucania Energia Srl;