La Sezione II del TAR, infatti, ha accolto le tesi esposte dalla Regione Puglia (in quanto parte resistente), dalla Newo S.p.a. (controinteressata) e dalla Itea S.p.a., (interveniente ad opponendum) assistita da Deloitte Legal dagli avv.ti Francesco Paolo Bello, Giuseppe Guastamacchia e Marianna Lopopolo, in qualità di progettista dell’impianto de quo nonché titolare del brevetto della tecnologia di ossicombustione “flameless”, confermando la legittimità del provvedimento di proroga.
Invero, secondo il Collegio da una piana lettura dell’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 (T.U.A.) emerge che “nessun riferimento normativo (…) prevede la necessità e l’obbligo di avviare una nuova fase di consultazione e/o partecipazione degli Enti e soggetti potenzialmente interessati: è infatti requisito essenziale per un mero provvedimento di proroga, la sussistenza – al momento dell’istanza – dell’efficacia dell’atto a cui si riferisce, ferme restando le condizioni e i requisiti sui quali l’atto originario si fonda”.
Nel caso di specie, l’atto originario (VIA rilasciata con D.D. n. 7/2018), già assentito dalla Regione, è stato avallato dal Consiglio di Stato che ha accertato “la regolarità e la fattibilità tecnico giuridica della menzionata operazione impiantistica”.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Bello Francesco Paolo - Deloitte Tax & Legal; Guastamacchia Giuseppe - Deloitte Tax & Legal; Lopopolo Marianna - Deloitte Tax & Legal;
Studi Legali: Deloitte Tax & Legal;
Clienti: Itea S.p.A.;