Improcedibilità del ricorso di TG Energie Rinnovabili S.r.l. per la compatibilità ambientale del parco eolico offshore di Brindisi

Nella vertenza, TG Energie Rinnovabili S.r.l. affiancata dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani.

Con il ricorso in esame la società TG Energie Rinnovabili s.r.l. agisce per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 1486/2020, con conseguente declaratoria dell’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri di riattivare la procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis, della l. 400/1988.

La società ha chiesto anche la nomina di un Commissario ad acta, nel caso di perdurante inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In sintesi, la società TG Energie Rinnovabili s.r.l. ha presentato un’istanza di valutazione di compatibilità ambientale in relazione ad un progetto finalizzato alla realizzazione, nel tratto di mare antistante la costa dei comuni di Brindisi, San Pietro Vernotico (BR) e Torchiarolo (BR), di un parco eolico off-shore (denominato “centrale eolica offshore Brindisi”), avente potenza pari a 108 Mw, nonché delle infrastrutture connesse.

Con nota prot. n. 23582/DICA del 22 novembre 2017, il Dipartimento per il Coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla mancanza di strumenti di pianificazione dello spazio marittimo, rappresentava l’insussistenza, “allo stato attuale”, dei presupposti per attivare la procedura richiesta; conseguentemente, con nota prot. n. 29879/DVA del 22 dicembre 2017, la Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali dell’allora Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, disponeva la sospensione del procedimento di VIA.

Avverso le note prot. n. 23582/DICA del 22 novembre 2017 e prot. n. 29879/DVA del 22 dicembre 2017, l’odierna ricorrente proponeva ricorso innanzi al T.a.r. Puglia - Sezione staccata di Lecce, sez. I, che rigettava il ricorso, con sentenza n. 1358/2018.

La predetta sentenza veniva riformata dal Consiglio di Stato, sez. IV, che, con sentenza n. 1486/2020, accoglieva il ricorso in appello proposto dalla società, ritenendo che la procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c - bis, della l. 400/1988, dovesse essere riattivata e portata a compimento, non esistendo ragioni giustificative della sua sospensione sine die.

Tanto premesso, con ricorso in ottemperanza, la società TG Energie Rinnovabili s.r.l. ha lamentato la mancata riattivazione della procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lett. c - bis, della l. 400/1988, nonostante i ripetuti solleciti, censurando l’inerzia della Amministrazione sotto diversi profili.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza e inammissibile il ricorso per motivi aggiunti. Spese compensate.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Sticchi Damiani Andrea - Sticchi Damiani;

Studi Legali: Sticchi Damiani;

Clienti: TG Energie Rinnovabili S.r.l.;