Inammissibilità del ricorso per revocazione di Idroelettrica Restituzione S.r.l.

Nel contenzioso, Idroelettrica Restituzione S.r.l. affiancata dall'avvocato Germana Cassar; GSE assistito dagli avvocati Gianluca Maria Esposito ed Antonio Pugliese; Azienda Elettrica Alta Valle Camonica S.r.l. difesa dagli avvocati Pierpaolo Camadini e Stefano Gattamelata.

Idroelettrica Restituzione ha avanzato ricorso per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 02049/2019.

Con il ricorso in esame, la società Idroelettrica Restituzione s.r.l. impugna la sentenza di questo Consiglio di Stato, sez. IV, 28 marzo 2019 n. 2949, chiedendo, in rescindente, la revocazione della stessa e, in rescissorio, l’accoglimento dell’appello proposto avverso la sentenza del TAR Lazio, sez. III-ter, 3 marzo 2018 n. 2548.

Con tale sentenza, il TAR Lazio aveva rigettato il ricorso instaurativo del giudizio ed i successivi motivi aggiunti, rivolti, tra l’altro, avverso la nota GSE 13 aprile 2016, di rigetto del riconoscimento dell’incentivo previsto dal D.M. 6 luglio 2012, in relazione all’impianto idroelettrico sito nel Comune di Ivrea.

Si è costituito in giudizio il GSE – Gestore dei servizi energetici s.p.a., che ha concluso richiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione proposto da Idroelettrica Restituzione s,r.l. (n. 9323/2019 r.g.), lo dichiara inammissibile. Compensa tra le parti spese ed onorari del giudizio.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Cassar Germana - DLA Piper; Esposito Gianluca Maria - Studio Associato World Law Economics & Architecture; Pugliese Antonio - Pugliese Studio Legale;

Studi Legali: DLA Piper; Pugliese Studio Legale; Studio Associato World Law Economics & Architecture;

Clienti: Gse - Gestore dei Servizi Energetici; Idroelettrica Restituzione S.r.l.;