Iren S.p.A presentava ricorso avverso la sentenza n. 74/2011 della Commissione Tributaria Regionale di Torino con cui veniva rigettato il ricorso contro l'avviso di recupero di aiuto di stato illegittimo
di cui la società aveva beneficiato nell'anno di imposta 1999 notificato dall'Agenzia delle Entrate in data 30 Aprile 2009. L'Agenzia richiedeva il pagamento dell'Irpeg non versata con riguardo al reddito prodotto dalle attività diverse dalla produzione e distribuzione di energia elettrica, quali la gestione del servizio di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici del Comune di Torino e la gestione degli impianti elettrici e termici degli edifici comunali.La Commissione delle Comunità Europee con decisione del 5 giugno 2002 n.2003/193/CE dichiarava aiuti di stato incompatibile con il mercato comune l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito disposta dall'articolo 3, comma 70, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995, e dall'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito con legge n. 427 del 29 ottobre 1993, a favore di società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria istituite ai sensi della legge n. 142 dell'8 giugno 1990.
La Corte di Cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, rigettato i restanti, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione.
Professionisti coinvolti: Manzitti Andrea - BonelliErede;
Studi legali: BonelliErede;
Clienti: Iren;