La Cassazione si esprime in merito agli accertamenti emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di Snam

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso avverso la sentenza n. 371/02/2018 con cui la Commissione Tributaria Regionale aveva rigettato appello dell'Agenzia delle Entrate proposto nei confronti di Snam s.p.a. per la

riforma della sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di liquidazione, relativo all'imposta di registro relativa al 2011 per una servitù di gasdotto costituita su terreno agricolo, ritenendo corretta la tassazione con l'aliquota del 8% e non quella del 15% sul presupposto che nella nozione di trasferimento non può rientrare la costituzione di servitù.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Professionisti coinvolti: De Girolamo Davide - Salvini e Soci; Salvini Livia - Salvini e Soci;

Studi legali: Salvini e Soci;

Clienti: Snam;