Il procedimento riguarda la declaratoria di illegittimità dell’art. 42 , comma 4-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come inserito dall’art. 57-quater, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, nella parte in cui riserva ai soli impianti da fonte eolica, per di più iscritti al registro del 2012, il beneficio della reiscrizione nei registri nel caso in cui sia stato commesso un errore non rilevante – nella fattispecie l’indicazione della data di conseguimento del titolo autorizzativo – ai fini dell’ammissione agli incentivi.La Corte Costituzionale, con sentenza n. 237 del 13 novembre 2020, ha accolto le tesi sostenute dal ricorrente e riconosciuto l’illegittimità costituzionale della riforma introdotta nel 2017 nel decreto legislativo n. 28 del 2011.
Dopo una puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la Corte ha anche fornito preziose indicazioni di portata generale alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza per l’adeguata gestione dei procedimenti di controllo in materia di rinnovabili, riconoscendo in particolare la necessità che il principio di adeguatezza e proporzionalità informi l’irrogazione delle sanzioni e che si tenga conto della loro effettiva gravità, di modo che la decadenza consegua solo nelle ipotesi di violazioni rilevanti di maggiore gravità e sempre che sussistano i presupposti per l’esercizio dell’autotutela e dell’annullamento di ufficio.
Lo studio GPA – Giuspubblicisti associati ha fornito assistenza alla società Pica Immobiliare S.r.l. con un team composto dai partner Simona Viola e Mario Bucello e dall’associate Mariano Fazio.
Professionisti coinvolti: Bucello Mario - GiusPubblicisti Associati; Fazio Mariano - GiusPubblicisti Associati; Viola Simona - GiusPubblicisti Associati;
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