La Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello proposto dalla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato la nullità del termine
apposto al contratto stipulato con Sergio Petruzzella il 1° febbraio 2002 ed aveva accertato la sussistenza fra le parti di un unico rapporto a tempo indeterminato decorrente dalla data sopra indicata;la Corte territoriale ha ritenuto applicabile il d.lgs. n. 368/2001 ed ha evidenziato che nel regime privatistico introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 367/1996 i rapporti a termine stipulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono assoggettati alla disciplina generale, perché la normativa speciale prevede specifiche deroghe solo in tema di proroga e rinnovo del contratto nonché di limiti quantitativi;
il giudice d'appello ha ritenuto generica la clausola di durata per non avere la Fondazione precisato quale fosse la concreta esigenza che attraverso la prestazione si intendeva assicurare;
ha sottolineato al riguardo che il datore aveva indicato un'opera specifica («preparazione ed esecuzione dell'opera I Racconti di Hoffmann»), ma aveva anche aggiunto che poteva essere chiesto al prestatore di «prendere parte ad ulteriori diverse manifestazioni al momento non previste nella programmazione ufficiale in aggiunta o in sostituzione di quella specificata»;
in tal modo erano stati inseriti nella causale elementi di genericità che impedivano ogni verifica circa la reale sussistenza delle esigenze dichiarate;
per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Fondazione Teatro dell'Opera di Roma sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ., ai quali Sergio Petruzzella ha replicato con tempestivo controricorso.
la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello proposto dalla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva dichiarato la nullit del termine apposto al contratto stipulato con Sergio Petruzzella il 1° febbraio 2002 ed aveva accertato la sussistenza fra le parti di un unico rapporto a tempo indeterminato decorrente dalla data sopra indicata;
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 200,00 per esborsi ed C 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Professionisti coinvolti: De Feo Domenico - Marazza & Associati; Marazza Marco - Marazza & Associati; Marazza Maurizio - Marazza & Associati; Salvago Gabriele - Studio Salvago ;
Studi legali: Marazza & Associati; Studio Salvago ;
Clienti: Fondazione Teatro dell'Opera di Roma; Petruzzella Sergio;