Linde Gas Italia vince al Consiglio di Stato in merito alla fornitura all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Nel procedimento la società Linde Gas Italia S.r.l. è stata rappresentata dallo Studio Legale Biamonti con un team composto dagli avvocati Luigi Biamonti, Federico Mazzella, Niccolo Antonino Gallitto. Sapio Produzione Idrogeno ed Ossogeno S.r.l. è stata assistita dall'avvocato Maria Rosaria Ambrosini.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha accolto il ricorso proposto da Linde Gas Italia s.r.l. contro l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) e nei confronti della Sapio Produzione Idrogeno ed Ossigeno s.r.l. (“Sapio”), per l’annullamento del provvedimento di esclusione della società ricorrente e della successiva aggiudicazione alla controinteressata relativi alla procedura negoziata indetta dall’IPZS per la fornitura, per il periodo di 36 mesi, di gas tecnici necessari ai processi produttivi dello stabilimento di Foggia, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

Nel merito rileva piuttosto la motivazione del provvedimento di esclusione, fondato soltanto sulla ritenuta anomalia dell’offerta perché risultata in perdita, all’esito del procedimento di verifica “in quanto i costi della manodopera dichiarati pari ad euro 17.000,00 sono superiori al prezzo offerto in sede di gara pari ad euro 15.150,00 oltre iva”.

Evidentemente erroneo è il presupposto di fatto dal quale la stazione appaltante ha preso le mosse, vale a dire che i costi della manodopera indicati nell’importo di € 17.000,00 fossero riferiti soltanto alla parte ribassabile dell’appalto.

L’erroneità si manifesta evidente sol che si consideri che il ragionamento seguito dalla stazione appaltante finisce per attribuire alla concorrente la formulazione di un’offerta prima facie incongruente e dichiaratamente in perdita, perché i costi -ove riferiti, come preteso dall’IPZS, alle prestazioni soggette a ribasso- risultavano superiori non (solo) all’utile, ma addirittura al prezzo offerto.

Ottenuti tali chiarimenti, la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare la congruità dell’offerta sia in relazione alle voci indicate nella lex specialis come soggette a ribasso (tenendo conto dei costi della manodopera specificati nei primi giustificativi) sia in relazione al complesso delle prestazioni oggetto dell’appalto (tenendo conto dei costi della manodopera residuali e riferiti alle prestazioni non soggette a ribasso).

In ogni caso, in disparte la congruità dei costi della manodopera indicati da Linde, sia in riferimento alle prestazioni soggette a ribasso che in riferimento all’intero appalto, è da escludere che, in considerazione del tenore delle giustificazioni offerte dalla società, l’offerta di quest’ultima potesse essere considerata in perdita.

In sintesi, la motivazione del provvedimento di esclusione, oltre ad essere fondata su un presupposto di fatto errato, è viziata perché non ha in alcun modo tenuto conto delle giustificazioni della società, basandosi esclusivamente sul tenore dell’offerta (erroneamente inteso).

Infine, i giudici hanno respinto l'appello incidentale proposto da IPZS. La sentenza inoltre recita che l’IPZS, invece di concludere la procedura di verifica di anomalia, avrebbe dovuto “proseguire il contraddittorio con Linde al fine di chiederle ulteriori chiarimenti e fugare ogni dubbio generato dall’equivoco in cui lo stesso IPZS era caduto”.

 

Professionisti coinvolti nell'operazione: Ambrosini Maria Rosaria - Ambrosini Maria Rosaria Studio Legale; Biamonti LuigI - Biamonti; Gallitto Niccolò Antonino - Biamonti; Mazzella Federico - Biamonti;

Studi Legali: Ambrosini Maria Rosaria Studio Legale; Biamonti;

Clienti: Linde Gas Italia S.r.l.; SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.;