Mapp S.r.l. ha impugnato la sentenza n. 4705/2021 con la quale il T.a.r per il Lazio, Sez. III Ter, ha respinto il ricorso (presentato con nrg. 274/2016) avverso il provvedimento emanato dal Gestore per i servizi energetici con cui ha negato alla società l’accesso ai benefici incentivanti.
La società appellante è una società attiva nel mercato dell’energie rinnovabili titolare di un impianto di produzione di energia da fonte eolica di potenza pari a 193,60 KW in esercizio ubicato nel comune di Laurenzana (PZ). La società aveva chiesto e ottenuto un titolo abilitativo (PAS) da parte del comune di Laurenzana per la realizzazione di un impianto eolico di potenza fino a 200KW. Al momento dell’iscrizione nel registro informatico tenuto dal GSE, la società ha dichiarato che avrebbe costruito un impianto di potenza pari a 193,60 KW.
Collocatasi in posizione utile in graduatoria la società ha realizzato l’impianto di potenza pari a 193,60 KW e, in seguito all’entrata in esercizio dell’impianto, ha presentato domanda di accesso agli incentivi. Tuttavia, il GSE con provvedimento del 2 novembre 2015 ha negato l’accesso agli incentivi per la società in ragione della diversa potenza elettrica dichiarata in sede di iscrizione al Registro (193 kW), rispetto a quella autorizzata nel titolo abilitativo (200 kW) e dell’indebito vantaggio beneficiato dalla società ai fini della formazione della graduatoria, derivante dall’applicazione del criterio di priorità della minor potenza dell’impianto (art. 10, comma 3, lettera g, del Decreto).
La società ha proposto ricorso davanti al T.a.r. per il Lazio chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione dal regime incentivante emanato dal GSE.
Il Tribunale adito, con sentenza n. 4705/2021, ha rigettato il ricorso proposto dalla società con condanna alle spese (€ 3.500,00).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4850/2021), lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie il ricorso di primo grado e quindi annulla l’atto impugnato. Condanna GSE S.p.a. al rimborso, in favore della Mapp S.r.l., delle spese del doppio grado di giudizio nell’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Cancrini Arturo - Cancrini e Partners; Sticchi Damiani Andrea - Sticchi Damiani; Vagnucci Francesco - Cancrini e Partners;
Studi Legali: Cancrini e Partners; Sticchi Damiani;
Clienti: Gse - Gestore dei Servizi Energetici; Mapp S.r.l.;