La controversia giunta in Cassazione ha visto protagonista la società MM Solar S.r.l., rappresentata dal proprio legale, contro l'Agenzia delle Entrate. Il ricorso, contrassegnato al n. 10295/2022 R.G., è stato promosso dalla società avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1163/2021, relativa alla determinazione della detassazione su un investimento ambientale in impianti fotovoltaici per l'anno d'imposta 2010.
La vicenda trae origine dall'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di MM Solar S.r.l., che contestava l'entità dell'importo deducibile ai fini IRES per investimenti ambientali, rideterminando l'agevolazione spettante sulla base di una diversa interpretazione normativa. In particolare, l'Agenzia riteneva che la detassazione dovesse essere quantificata sottraendo dal sovraccosto ambientale i profitti operativi dei primi cinque anni di esercizio, secondo la normativa comunitaria previgente.
La società, invece, sosteneva la piena deducibilità del sovraccosto senza tale detrazione, in virtù delle sopravvenute disposizioni regolamentari europee.
Dopo la proposizione di ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, che aveva accolto la tesi della società, l'Ufficio aveva presentato appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che invece riformava la decisione di primo grado accogliendo la posizione dell'Agenzia.
Avverso tale sentenza, MM Solar ha dunque proposto ricorso per Cassazione. Nel giudizio di legittimità, la Suprema Corte si è confrontata con la questione della corretta applicazione della disciplina europea sugli aiuti di stato a finalità ambientale e sulla metodologia di calcolo del beneficio fiscale. La Corte ha stabilito che per l’anno d’imposta 2010 deve farsi riferimento al Regolamento (CE) n. 800/2008, che, in relazione agli investimenti per impianti fotovoltaici, ha innovato il parametro di calcolo, prevedendo che i costi ammissibili ai fini della detassazione sono quelli determinati con il criterio del sovraccosto rispetto a un impianto tradizionale, senza considerare vantaggi o costi operativi dei primi cinque anni. Tale regime è stato ritenuto superiore, anche sotto il profilo gerarchico e cronologico, rispetto alle precedenti comunicazioni della Commissione.
La Suprema Corte, aderendo a tale orientamento, ha riconosciuto la fondatezza dei primi motivi di ricorso della società, sancendo il principio secondo cui la determinazione dei costi agevolabili, ai sensi dell’art. 23 del Regolamento 800/2008, non deve tenere conto di ulteriori variabili quali profitti o costi operativi. Di contro, sono stati rigettati i motivi inerenti all’adozione, da parte della società, di metodologie regionali e quelli relativi al computo degli ammortamenti nel calcolo agevolativo, ritenendo la giurisprudenza prevalente che tali componenti non siano autonomamente rilevanti.
In conclusione, la Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso di MM Solar, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto per un nuovo esame conforme ai principi espressi. Le ulteriori questioni sono state dichiarate assorbite o rigettate. Il giudizio avrà ora un nuovo corso di merito sulla base dell’indirizzo normativo e interpretativo stabilito dalla Cassazione, con potenziali conseguenze rilevanti sia per la posizione economica della società MM Solar che per futuri casi analoghi di calcolo degli incentivi ambientali.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Marchisio Rinuccia - Avv. Rinuccia Marchisio;
Studi Legali: Avv. Rinuccia Marchisio;
Clienti: Solar MM S.r.l.;