Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6503/2025 (R.G. 1794/2025), pubblicata il 22 luglio 2025, si è pronunciato sul ricorso del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura avverso la società Pacifico Pirite s.r.l.. La controversia origina dall’impugnazione della sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso promosso da Pacifico Pirite s.r.l. per l’accertamento del silenzio dei Ministeri sull’istanza di valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa a un impianto agrivoltaico da realizzarsi a Civita Castellana e sulle opere di connessione, avanzata il 28 giugno 2023.
La vicenda nasce dall’inerzia dei Ministeri competenti sulla domanda di VIA presentata per il progetto "Solar Blooms", impianto agrivoltaico da 29,36 MW. L’iter amministrativo era proseguito regolarmente fino all’avvio dell’istruttoria dinanzi alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC e alla fase di consultazione pubblica; tuttavia, dopo il contributo istruttorio della Regione Lazio e le deduzioni integrative trasmesse dalla società nel maggio 2024, non erano seguiti atti ulteriori. Di fronte all’immobilità amministrativa, Pacifico Pirite s.r.l. aveva adito il TAR chiedendo la dichiarazione di illegittimità del silenzio e la condanna delle amministrazioni a provvedere.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 3036/2025, aveva accolto le ragioni della società, ordinando ai Ministeri di concludere il procedimento entro 120 giorni, respingendo la tesi delle amministrazioni secondo cui, dopo le modifiche introdotte dal d.l. 153/2024, il termine perentorio per la chiusura dei procedimenti VIA non sarebbe valso per i progetti non prioritari e non finanziati con fondi PNRR. I Ministeri avevano appellato la pronuncia, sostenendo che l’attuale assetto normativo avrebbe differenziato l’obbligo di tempestivo provvedimento solo per alcuni progetti.
Il Consiglio di Stato ha ripercorso il quadro normativo aggiornato, rilevando come le ultime modifiche al codice dell’ambiente (dagli interventi del d.l. 17/2022 e d.l. 153/2024) avessero definito criteri di priorità e nuove modalità organizzative nella trattazione delle pratiche, ma senza introdurre una deroga all’obbligo di provvedere nei termini legali per i procedimenti VIA dei progetti PNIEC non prioritari. Il giudice amministrativo ha ribadito che la disciplina dell’articolo 8, pur prevedendo una "doppia velocità" di calendarizzazione, non attenua la perentorietà delle scadenze né priva i privati della possibilità di agire contro il silenzio.
La pronuncia ha quindi respinto l’appello dei Ministeri, confermando la sentenza di primo grado con una diversa modulazione dell’effetto conformativo: i Ministeri sono obbligati a valutare l’istanza di Pacifico Pirite s.r.l. entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, ma nell’ambito della quota di progetti non prioritari (almeno due quinti delle pratiche per ogni seduta della Commissione tecnica). In caso di ulteriori ritardi sarà nominato un commissario ad acta. Le spese del grado di giudizio sono compensate, in ragione della novità e complessità delle questioni esaminate.
La decisione contribuisce a chiarire il bilanciamento tra priorità della transizione energetica nazionale e tutela dei privati contro l’inerzia amministrativa in materia di VIA, mantenendo fermo l’obbligo di provvedere e rimodulando le conseguenze procedimentali alla luce della nuova organizzazione delle pratiche imposta dal legislatore.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Sticchi Damiani Andrea - Sticchi Damiani;
Studi Legali: Sticchi Damiani;
Clienti: Pacifico Pirite S.r.l.;