Il contenzioso ha ad oggetto lo scrutinio di legittimità della delibera del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2020 nonché del decreto n. 23 del 19 gennaio 2022 con cui il Ministro per la transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura, richiamati la delibera del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2020 e il “parere tecnico istruttorio negativo” formulato in ordine al progetto dal Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e condiviso dal medesimo Consiglio, ha espresso “giudizio negativo di compatibilità ambientale” sul progetto proposto dalla società Tozzi Green S.p.A., volto alla realizzazione ed all’esercizio in agro del Comune di Brindisi di un parco eolico (denominato “Brindisi Santa Teresa”) di potenza pari a 34,5 MW e delle relative opere accessorie.
Gli atti amministrativi degli organi competenti venivano impugnati dalla società Tozzi innanzi al T.a.r. per la Puglia, sede di Lecce, mediante ricorso introduttivo e successivi tre motivi aggiunti (allibrati al nrg 918/2018), con cui si denunciavano, sotto diversi e plurimi profili vizianti, la violazione di legge e l’eccesso di potere.
Con sentenza n. 1014 del 21 giugno 2022, il T.a.r. per la Puglia accoglieva il ricorso e compensava le spese.
Hanno appellato la Presidenza del consiglio dei ministri, il Ministero della transizione ecologica e il Ministero della cultura che censurano la sentenza per: erroneità, laddove ha ritenuto configurabile il vizio di eccesso di potere da disparità di trattamento, stante: la “amplissima discrezionalità” riconosciuta al Consiglio dei Ministri in sede di composizione in concreto degli interessi contrapposti riconducibili alle amministrazioni di volta in volta intervenute nei diversi procedimenti; l’insussistenza in concreto di una assoluta identità di situazioni di fatto poste a confronto, la cui identità, invece, sarebbe stata dal T.a.r. apoditticamente assunta ritenendo assolto erroneamente l’onere della prova incombente sulla società ricorrente; mal governo dei principi in materia di non contestazione di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.
Il giudice di primo grado, sostengono gli appellanti, si sarebbe limitato ad accogliere la generica doglianza di disparità di trattamento, senza verificare il corretto esercizio del potere, anche con riferimento alla verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto sul piano istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
Si è costituita la società Tozzi Green s.p.a. che: eccepisce l’inammissibilità dell’appello: la resistente sostiene che “ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo occorre che vi sia identità di interessi fatti valere, laddove, nella fattispecie, a fronte della posizione di contrarietà al progetto manifestata dall’odierno MI.C., l’odierno M.A.S.E., per il tramite della propria Commissione tecnica di verifica di impatto ambientale, ha espresso il proprio parere favorevole al medesimo progetto”; ripropone i motivi di ricorso dati per “assorbiti” in primo grado; chiede, in conclusione, il rigetto dell’appello.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello n. 7571 del 2022, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Sticchi Damiani Andrea - Sticchi Damiani;
Studi Legali: Sticchi Damiani;
Clienti: Tozzi Green S.p.A.;