Enel Produzione s.p.a. ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha respinto il ricorso per ottenere l’annullamento del provvedimento del 4 luglio 2016 recante l'accoglimento della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti da fonti rinnovabili nella parte in cui ha considerato l'impianto del comune di Valle Castellana come impianto da fonte idraulica a bacino o a serbatoio e non da fonte idraulica "acqua fluente".
La società appellante presentava al G.S.E. formale istanza, ai sensi dell’art. 10 d.m. 6 luglio 2012, per l’ottenimento del riconoscimento degli incentivi previsti per l’energia elettrica generata dall’impianto ubicato nel Comune di Valle Castellana nella diga di Talvacchia precisando che l’impianto non era “a serbatoio” presentando le caratteristiche tipiche degli impianti “ad acqua fluente” in virtù dello sfruttamento, ai fini idroelettrici, del c.d. deflusso minimo vitale.
Il G.S.E. comunicava il preavviso di rigetto con cui indicava gli elementi ritenuti ostativi all’accoglimento dell’istanza. In particolare, chiedeva di produrre copia degli elaborati tecnici di progetto, al fine di determinare il “tempo efficace di riempimento” dell'invaso costituito dalla diga Talvacchia, al fine di verificare che l'impianto in esame possa essere inquadrato come un impianto ad acqua fluente”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società appellante a rifondere alla controparte le spese della presente fase di giudizio che liquida in € 4.000 (quattromila) oltre agli accessori di legge.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Greco Guido - Greco- Muscardini; Manzi Andrea - Studio Legale Manzi e Associati; Muscardini Manuela - Greco- Muscardini; Sciacca Giovanni Crisostomo - Sciacca e Associati;
Studi Legali: Greco- Muscardini; Sciacca e Associati; Studio Legale Manzi e Associati;
Clienti: Enel Produzione S.p.A.; Gse - Gestore dei Servizi Energetici;