La società Acciai Speciali Terni S.p.A. ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio concernente un provvedimento di annullamento d’ufficio degli atti di accoglimento della pppm e della prima richiesta di verifica e certificazione (rvc) del 10.3.2014, con la riapertura dell’istruttoria sulla PPPM stessa.
In data 8 maggio 2013 la Acciai Speciali Terni - AST presentava al G.S.E. la PPPM (Proposta di Progetto e di Programma di Misura) n. 0071576055913T006 per l’accesso al sistema di incentivazione tramite “certificati bianchi” (o Titoli di Efficienza Energetica) e relativa all’intervento di ottimizzazione della “centrale aria compressa” a servizio dello stabilimento siderurgico di Terni (ottimizzazione del layout tubazioni; gestione utenze nel reparto acciaieria; installazione di nuovi scaricatori di condensa; modifica del software di gestione dei due principali compressori centrifughi).
All’esito dell’istruttoria effettuata da ENEA, per conto del G.S.E., il Gestore comunicava che la proposta era risultata conforme a quanto previsto dalla normativa. Successivamente veniva comunicato ) l’annullamento sia dell’accoglimento della PPPM che della prima RVC e il rigetto della seconda RVC, intimando la restituzione dei titoli indebitamente percepiti.
Con ricorso al T.a.r. per il Lazio la Società ha impugnato la nota del 3 novembre 2015 con cui il Gse ha comunicato l’“avvio del procedimento di annullamento d’ufficio”.
Successivamente, con un primo ricorso per motivi aggiunti ha censurato la nota del 22 gennaio 2016, con cui il Gestore, nel dare riscontro all’istanza di accesso nel frattempo presentata dalla AST, ha precisato come la propria istruttoria e i connessi approfondimenti tecnici “afferiscono alla documentazione fornita dalla stessa AST nell’ambito della presentazione della seconda RVC, ed in particolare alla dichiarazione dei costi sostenuti, dai quali è emerso che il solo risparmio di energia elettrica consente un risparmio economico superiore al costo dell’investimento dichiarato”.
Il Tar ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ed ha respinto il ricorso per motivi aggiunti.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5779/2020), lo respinge. Condanna parte appellante al rimborso - in favore di G.S.E., Enea, Ministero dello sviluppo economico e Arera – in solido tra loro, delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi nell’importo complessivo di € 5000,00 (cinquemila/00) oltre IVA, CPA, e accessori di legge se dovuti.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Garella Fabio - Stajano; Perfetti Luca - BonelliErede; Salustri Alessandro - BonelliErede;
Studi Legali: BonelliErede; Stajano;
Clienti: Acciai Speciali Terni S.p.A.; Gse - Gestore dei Servizi Energetici;