Respinto l'appello di Energy Mac Plus per l'accesso ai meccanismi di incentivazione alla produzione energetica da fonte rinnovabile

Nel contenzioso, Energy Max Plus S.r.l. affiancata dagli avvocati Salvatore Leone e Concetta Alessi; GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. assistito dagli avvocati Filippo Pacciani e Antonio Pugliese.

La società Energy Max Plus ha avanzato ricorso per la riforma della sentenza del TAR Lazio n. 07978/2020.

Con istanza presentata il 28 novembre 2014 la Società appellante richiedeva al Gestore dei Servizi Energetici – GSE, l’accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al D.M. 6 luglio 2012, recante “Attuazione dell’art. 24 del D. L.vo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”: più precisamente l’istanza riguardava un impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore ubicato nel Comune di Montemurro, codice CENSIMP IM_0612233, codice di rintracciabilità associato dal gestore di Rete T0301510, per categoria di intervento Nuova Costruzione.

Il GSE, con nota del 18 dicembre 2015, comunicava alla Società il preavviso di rigetto, in cui rilevava - tra l’altro - che la Società aveva dichiarato, nella domanda, che l’impianto avrebbe avuto una potenza di 0,100 MW, mentre invece, in esito all’esame della documentazione trasmessa, risultava che l’impianto avrebbe una potenza nominale di 130 kW e che dal registro EOLN RG2012 risultava che la potenza autorizzata era di 0,13MW, e non di 0,100 Mw.

La Società Energy Max impugnava il suddetto provvedimento innanzi al TAR per il Lazio. La Società deduceva, quindi, superficialità nell’esame degli atti da pare del GSE, sostenendo, inoltre, che il principio di autoresponsabilità, che pone a carico del dichiarante il rischio di una dichiarazione erronea, non troverebbe applicazione se il destinatario sia in grado di riconoscere l’errore con l’ordinaria diligenza: nel caso di specie, la documentazione allegata alla PAS era certamente idonea a consentire la corretta percezione del progetto, tant’è che il Comune di Montemurro aveva correttamente recepito che l’impianto avrebbe avuto una potenza nominale di 100 kW.

Con sentenza n. 7978/2020 il TAR per il Lazio respingeva il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Gestore dei Servizi Energetici, delle spese relative al presente giudizio, che si liquidano in €. 5.000,00 (cinquemila), oltre accessori di legge.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Pacciani Filippo - Legance; Pugliese Antonio - Pugliese Studio Legale;

Studi Legali: Legance; Pugliese Studio Legale;

Clienti: Gse - Gestore dei Servizi Energetici;