Respinto l'appello di Telenergia in materia di dispacciamento energetico in prelievo

Nel contenzioso, Telenergia S.r.l. affiancata dagli avvocati Bartolomeo Cozzoli e Vincenzo Telera; Terna difesa dagli avvocati Daniela Carria e Fabio Baglivo; Edison affiancata dagli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti.

Telenergia s.p.a. ricorre per l’ottemperanza della sentenza 5625/2021 della Sezione chiedendo al Collegio di ordinare a Terna s.p.a. di restituire, in esecuzione di tale giudicato, l’importo pari a euro 11.351.688,72, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 21.11.2016 alla data del soddisfo.

La Società ricorrente opera nel settore della fornitura di energia elettrica e gas a clienti finali approvvigionandosi sul mercato ed è, inoltre, utente del dispacciamento in prelievo.

Il servizio di dispacciamento è un servizio pubblico finalizzato ad assicurare l'equilibrio continuo tra domanda e offerta di energia elettrica sulla rete di trasmissione nazionale, garantendo così la sicurezza e continuità di fornitura di elettricità, anche attraverso l'apprestamento di adeguati servizi di riserva di capacità. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, la società Terna s.p.a., esercita, in regime di concessione, l'attività di dispacciamento su tutto il territorio nazionale, garantendo l'adempimento di ogni obbligo volto a garantire la sicurezza, l'affidabilità, l'efficienza e il minore costo del servizio e degli approvvigionamenti (articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 79/1999).

Secondo l’Autorità, i titolari di unità di consumo hanno attuato una sistematica programmazione in eccesso, acquistando nel MGP energia elettrica largamente eccedente rispetto a quella necessaria per coprire il fabbisogno atteso dei prelievi dei clienti serviti, al solo fine di rivendere a Terna l’energia programmata in eccesso a un prezzo che, in molte ore della giornata, risultava superiore a quello di acquisto su MGP. In tal modo, molti titolari di unità di consumo (utenti del dispacciamento non abilitati al MSD), hanno lucrato il maggior profitto possibile dal margine derivante dal prezzo di acquisto dell’energia su MGP e il prezzo di vendita a Terna (media dei prezzi di MSD) a sbilanciamento, portando costantemente e sistematicamente a sbilanciamento positivo i propri punti di prelievo.

La società Telenergia S.r.l. ha optato per la disciplina standard e non è stata destinataria di alcun provvedimento individuale, né di un’istruttoria di verifica e di ricalcolo degli sbilanciamenti a lei imputabili, non avendo scelto, per l’appunto, la disciplina alternativa.

Telenergia ha, inoltre, impugnato la delibera 333/2016/eel dinanzi al T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano che, con sentenza n. 1620/2018, ha respinto il ricorso.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti costituite le spese di lite del presente giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Professionisti coinvolti nell'operazione: Baglivo Fabio - Gianni & Origoni; Bruti Liberati Eugenio - GiusPubblicisti Associati; Canuti Alessandra - GiusPubblicisti Associati; Cozzoli Bartolomeo - L&B Partners; Telera Vincenzo - L&B Partners;

Studi Legali: Gianni & Origoni; GiusPubblicisti Associati; L&B Partners;

Clienti: Edison; Telenergia S.r.l.; Terna Rete Italia;