Il Comune di Tuglie ha avanzato ricroso per la riforma della sentenza del TAR Puglia n. 00293/2016.
In data 13 agosto 1974, il Comune di Tuglie e ENEL s.p.a. stipulavano una convenzione per la manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica che, all’art. 2, stabiliva che la medesima avesse durata annuale, prorogabile tacitamente di anno in anno qualora una delle parti non ne dia disdetta con lettera raccomandata almeno quattro mesi prima di ogni scadenza.
Nel corso del rapporto, entrava in vigore l’art. 6, comma 2 della l. n. 537 del 24.12.1993, nel testo novellato dall’art. 44 della l. n. 724 del 23.12.1994, con il quale veniva disposto il divieto dei rinnovi taciti dei “contratti della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appostiti albi”, stabilendo la nullità dei contratti stipulati in violazione del predetto divieto.
Nella stessa norma veniva, altresì, disposto che, entro tre mesi dalla scadenza dei contratti, le amministrazioni avrebbero dovuto accertare la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei contratti medesimi e, in caso positivo, comunicare al contraente la volontà di procedere alla rinnovazione.
Pertanto, il divieto del rinnovo non risultava caratterizzato dal requisito dell’assolutezza, essendo consentita alla pubblica amministrazione la prosecuzione del rapporto, purché la propria volontà in tal senso fosse preceduta da una valutazione espressa con procedimento formale e supportata da specifica motivazione.
Il Comune di Tuglie proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, domandando l’accertamento della nullità dei rinnovi taciti della convenzione intervenuti successivamente all’entrata in vigore dell’art. 6 l. 537/1993, nonché l’accertamento del diritto ad ottenere il recupero delle somme indebitamente versate prima all’Enel s.p.a. e poi alla Enel SOLE s.r.l.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, con sentenza n. 293 del 11.02.2016, accoglieva parzialmente in ricorso e rigettava la domanda di parte resistente.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il Comune di Tuglie al pagamento delle spese di lite del grado a favore di ENEL SOLE s.r.l., che liquida in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Crisci Stefano - CBA; Sticchi Damiani Ernesto - Sticchi Damiani;
Studi Legali: CBA; Sticchi Damiani;
Clienti: Comune di Tuglie; Enel Sole s.r.l.;