ABR - Aziende Biologiche Riunite ha avanzato ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 619/2022.
La società ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, del 28 gennaio 2022 n. 619 che, accogliendo l’appello da essa proposto, aveva riformato la pronuncia di primo grado del T.a.r. per il Lazio, sezione III, n. 3467/2021, annullando il provvedimento originariamente impugnato, nella parte in cui il GSE - Gestore dei servizi energetici s.p.a. - non aveva “esaminato nel merito la (sua) domanda…di applicazione della decurtazione della tariffa incentivante prevista dall’art. 42 comma 3 del d.lgs. n. 28 del 2011, come modificato dall’art. 13 bis del d.l. n. 101 del 3 settembre 2019 conv. con modific. dalla l.n. 128 del 2 novembre 2019”.
All’origine della domanda di esecuzione della suddetta pronuncia del Consiglio di Stato è la vicenda procedimentale della ricorrente Aziende Biologiche Riunite società agricola a r.l. – ABR - titolare di un impianto termoelettrico alimentato a biogas da biomasse sito a Matelica (MC), che, dopo aver ottenuto dal GSE la qualifica di IAFR (Impianto alimentato da fonti rinnovabili) e ricevuto gli incentivi previsti dalla disciplina di settore, è stata, poi, dichiarata decaduta da tali benefici per non aver concluso nei termini prestabiliti, e cioè anteriormente al momento di inizio dell’attività dell’impianto, i lavori di impermeabilizzazione del piazzale del suo stabilimento.
Vista la possibilità, successivamente offerta dall’art. 13bis del d.l. 101/2019, di convertire la decadenza in semplice decurtazione della tariffa incentivante, la società ricorrente ha avanzato istanza per ottenere tale beneficio, che è stata reputata comunque non valutabile dal GSE in assenza di disciplina dettata dal Ministero dello sviluppo economico a riguardo.
Tale provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente dinanzi al T.a.r. per il Lazio, che ha respinto il gravame e condannato la ABR alla rifusione delle spese.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 619 del 2022 di cui è in questa sede chiesta l’esecuzione, ha accolto l’appello avverso la suddetta pronuncia e ritenuto fondato il ricorso proposto in primo grado, riconoscendo l’illegittimità del mancato esame della richiesta di conversione da parte dell’Amministrazione e statuendo “il dovere del GSE di ripronunciarsi sull’istanza di conversione della decadenza in decurtazione degli incentivi”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), rigetta il ricorso per l’ottemperanza e la domanda di nullità del provvedimento n. 391/2023 nei sensi di cui in motivazione; dichiara, per il resto, l’incompetenza di questo Consiglio di Stato, a favore del Tar per il Lazio, davanti al quale la causa andrà riassunta entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, a cura della parte interessata, nei sensi e nei limiti illustrati in motivazione; compensa le spese.
Professionisti coinvolti nell'operazione: Cassar Germana - DLA Piper; D'Amora Tullio - Lessona Studio Legale; Vercillo Giorgio - Zoppini Studio Legale; Zoppini Andrea - Zoppini Studio Legale;
Studi Legali: DLA Piper; Lessona Studio Legale; Zoppini Studio Legale;
Clienti: Aziende Biologiche Riunite; Gse - Gestore dei Servizi Energetici;