Lo studio GPA – Giuspubblicisti associati ha contestato innanzi al TAR Lazio l’esclusione di un impianto idroelettrico dalle graduatorie dei registri di cui al decreto ministeriale 6 luglio 2012 e decreto ministeriale 23 giugno 2016, che il GSE aveva disposto a causa della erronea indicazione della data di sottoscrizione del disciplinare, invece che della data di rilascio della concessione, al momento dell’iscrizione nei registri.
Il TAR Lazio, con ordinanza n. 11258/2019 del 24 settembre 2019, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 42 D.Lgs. 28/2011, c. 4 sexies, che riserva ai soli impianti da fonte eolica, e iscritti al registro del 2012, il beneficio della riammissione nei registri nel caso in cui tale errore sia stato commesso.
Il TAR Lazio ha rinviato alla Corte Costituzionale il vaglio di quella deroga, così circoscritta e limitata, perché “appare affetta da irragionevolezza nella parte in cui non prevede che anche le domande di incentivazione relative ad impianti idroelettrici siano rimesse agli incentivi quando la situazione fattuale e giuridica sottostante presenta una sostanziale equivalenza rispetto a quella oggetto di regolarizzazione ex lege”, evidenziando profili di violazione del principio di uguaglianza, di ragionevolezza, di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione.
Lo studio GPA – Giuspubblicisti associati ha fornito assistenza alla società Pica Immobiliare S.r.l. con un team formato dagli avv. Mario Bucello, Simona Viola e Mariano Fazio.
Professionisti coinvolti: Bucello Mario - GiusPubblicisti Associati; Fazio Mariano - GiusPubblicisti Associati; Viola Simona - GiusPubblicisti Associati;
Studi legali: GiusPubblicisti Associati;
Clienti: Pica Immobiliare S.r.l. ;