Agrivoltaico tra Stato e Regioni: verso un’urgente armonizzazione normativa

Agrivoltaico tra Stato e Regioni
Da sinistra: Ludovica Gennaro, Avvocato e Germana Cassar, Partner DLA Piper

L’agrivoltaico rappresenta una delle soluzioni più avanzate e promettenti per coniugare produzione agricola e generazione di energia rinnovabile, in linea con gli obiettivi europei e nazionali di transizione ecologica e sicurezza energetica.

Tuttavia, il pieno sviluppo di questa tecnologia in Italia è oggi frenato da un quadro normativo disomogeneo, dove le disposizioni regionali si sovrappongono – spesso in maniera restrittiva – alla disciplina nazionale.

Le principali semplificazioni normative in materia di agrivoltaico

Le potenzialità sono state oggetto di specifica disciplina a livello normativo tanto che l'agrivoltaico ha ottenuto il riconoscimento di una posizione differenziata rispetto agli impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree a destinazione agricola.

Gli agrivoltaici cosidetti avanzati - ovverosia gli impianti agrivoltaici che adottano soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, nonché sistemi di monitoraggio coerenti con le "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” adottate dal MASE - sono infatti espressamente esclusi dalle preclusioni di localizzazione di impianti solari a terra in area agricola introdotte dall'art. 5 del cd. D.L. Agricoltura (D.L. 15 maggio 2024, n. 63).

Sicché, dal punto di vista autorizzativo, non vi sono divieti all'installazione in area agricola di tale tipologia impiantistica.

Una semplificazione rilevante era già stata introdotta dall'art. 6, comma 9 bis del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 laddove era stata prevista la possibilità di autorizzare con lo strumento della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) impianti agrivoltaici (anche "semplici") ubicati entro 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale o commerciale, e indipendentemente dalla soglia di potenza.

Il successivo TU FER introdotto con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 ha, poi, semplificato ulteriormente la cornice autorizzativa di riferimento ma solamente in relazione agli impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 5 MW che consentono la "continuità dell'attività agricola e pastorale", i quali sono - infatti - ammessi in attività libera (Allegato A, sezione I, lett. e). Tuttavia, gli impianti agrivoltaici "diversi" da quelli della summenzionata categoria sono sostanzialmente equiparati agli impianti fotovoltaici a terra in area agricola e dunque scontano le medesime limitazioni autorizzative e una semplificazione decisamente meno favorevole.

L'incentivazione PNRR e il "disincentivo" dei requisiti soggettivi

Sul fronte del sistema di incentivazione, il D.M. n. 436 del 22 dicembre 2023, in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 del PNRR, ha introdotto un meccanismo di incentivazione riservato a sistemi agrivoltaici innovativi di natura sperimentale, fondato su un doppio binario. Vale a dire, l’erogazione di un contributo a fondo perduto, finanziato dal PNRR, nella misura massima del 40% dei costi ammissibili, abbinato a una tariffa incentivante a valere sulla quota di energia elettrica netta immessa in rete.

Nulla quaestio circa i requisiti oggettivi cui gli impianti agrivoltaici avanzati devono conformarsi per l'accesso al meccanismo di incentivazione, i quali sono perfettamente coerenti con le semplificazioni autorizzative e idonei a ritenere comprovata la "continuità dell'attività agricola e pastorale" (richiesta per l'accesso allo strumento dell'attività libera per potenze inferiori a 5 MW), posto che gli impianti agrivoltaici "elegibili" agli incentivi devono rispettare le previsioni dell'art. 65, comma 1 quater e 1 quinquies del D.L. 1/2012 e delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici” adottate dal MASE.

Diverso è, invece, il discorso relativo ai requisiti soggettivi di accesso al meccanismo incentivante, i quali consentono tale accesso solamente a imprenditori agricoli, in varie forme associative, e società agricole - insomma soggetti che, di regola, non operano nel settore delle energie rinnovabili - e ad "associazioni temporanee di imprese" formate da produttori energetici e da imprenditori o società agricole, sia pure con la previsione di "contenuti minimi" dell'associazione puntualmente indicati dalle regole operative del GSE e con la previsione "scoraggiante" della responsabilità solidale nei confronti del GSE di tutti i soggetti partecipanti a tale associazione temporanea di imprese e dunque anche della sola impresa agricola.

Tali requisiti soggettivi non escludono dunque tout court la partecipazione al sistema di incentivazione in esame di imprese operanti nel settore energetico e lasciano – fermo restando il rispetto dei requisiti minimi – ampio margine di manovra in termini di previsioni contrattuali e diritti sui terreni oggetto dell'intervento agrivoltaico.

Ove tali requisiti non siano soddisfatti, sarà comunque possibile partecipare al sistema di incentivazione del Decreto c.d. "FER X Transitorio" (vale a dire, il D.M. 457 del 30 dicembre 2024) che, pur essendo meno generoso rispetto a quello riservato agli agrivoltaici innovativi, consente l'accesso al meccanismo di incentivazione per tutti gli impianti fotovoltaici, senza porre limitazioni a livello soggettivo.

I "diversi" requisiti soggettivi stabiliti a livello regionale e l'obbligo di adeguamento al TU FER

Nonostante tale favor, il quadro normativo regionale, che si è delineato nel corso dell'ultimo anno, risulta frammentato e, in molti casi, eccessivamente restrittivo, tanto da poter dubitare della sua legittimità.

Sul fronte locale le Regioni, se da un lato hanno tendenzialmente incentivato l'installazione di impianti agrivoltaici in area agricola, dall'altro lato in taluni casi hanno introdotto per i suddetti impianti stringenti requisiti, anche soggettivi, ai fini dell'ottenimento del titolo autorizzativo.

Il tutto, con l'effetto distorsivo e illegittimo di escludere dall'accesso al regime abilitativo e, di conseguenza, anche a quello di incentivazione ulteriori investitori potenzialmente interessati e ammissibili per il sistema incentivante.

Emblematici sono i casi dei regolamenti approvati in Regione Lombardia e in Regione Sicilia, che impongono forme di cooperazione tra imprenditori agricoli e produttori energetici in parte discordanti rispetto all'"associazione temporanea di impresa" prevista dalle regole operative del GSE per l'accesso agli incentivi di tale tecnologia ed ai contenuti minimi per essa stabiliti.

Ma ancor più restrittivo è la disciplina della Regione Sardegna la quale, con la L.R. 20/2024, prescrive in via retroattiva che sono autorizzabili solo impianti agrivoltaici che vengano realizzati direttamente ed esclusivamente dai coltivatori diretti (CD) o da imprenditori agricoli professionali (IAP) nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato G, punto 2" tra cui figurano, inter alia, il requisito della sede operativa nel territorio regionale, l'esistenza di un piano aziendale ricognitivo contenente il fatturato annuo relativo alle ultime cinque annualità.

Non può non rilevarsi che, rispetto a tali norme regionali, le previsioni del TU FER, essendo successive e sovraordinate e costituendo anche principi fondamentali della materia della "produzione di energia", devono ritenersi prevalenti.

Le Regioni dovranno dunque adeguarvisi entro 180 giorni (entro il 28 giugno 2025) in applicazione dell'art. 1 del TU FER, il quale prevede uno specifico obbligo in tal senso ammettendo esclusivamente la possibilità di introdurre "ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi […] anche consistenti nell'innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi di cui agli allegati A e B" ma certamente non saranno consentiti limitazioni o requisiti soggettivi più gravosi.

 

Questo articolo è stato pubblicato sul numero di aprile 2025 di Energia&Mercato. Se vuoi ricevere Energia&Mercato, puoi abbonarti nel nostro shop.