La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di diverse disposizioni della legge regionale sarda che individuava le aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili. La sentenza, numero 184/2025, accoglie il ricorso del Governo, ritenendo che la legge regionale ponesse limiti eccessivi e incostituzionali allo sviluppo delle energie rinnovabili sull'isola.
«La Regione Sardegna è chiamata a considerare gli impianti per la transizione perlomeno alla stregua di tutte le altre infrastrutture che quotidianamente modificano i nostri territori, senza divieti aprioristici e nuove regole retroattive per iter autorizzativi già conclusi" - si legge in una nota di commento diffusa dal WWF Italia. "Il pronunciamento 184/2025 della Corte Costituzionale manda un messaggio chiaro, in linea con quanto Sardegna Rinnovabile e le associazioni che ne fanno parte (Greenpeace, Kyoto Club, Legambiente, e WWF) affermano sin dalla discussione della moratoria e della legge regionale dello scorso anno, quando la Regione diede vita a un’interpretazione estensiva del concetto di area non idonea, giungendo a “vietare” il 99% del territorio sardo alle energie pulite».
Il contesto della legge regionale
La Regione Sardegna era stata la prima a dotarsi di una norma specifica per l'individuazione delle aree idonee, approvando un disegno di legge che, secondo le intenzioni dichiarate, avrebbe considerato gran parte del territorio regionale come "non idoneo" per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili. La legge prevedeva anche che gli impianti in corso di autorizzazione o non ancora avviati non potessero essere realizzati se l'area non fosse stata ritenuta idonea.
Il ricorso del Governo e la sentenza della Corte
Il Consiglio dei Ministri aveva impugnato la legge regionale, ritenendola in contrasto con la normativa statale ed europea, in particolare per i numerosi limiti imposti allo sviluppo delle grandi installazioni. La Corte Costituzionale, con la sentenza 184/2025, ha accolto parzialmente il ricorso.
La Corte ha stabilito che:
La qualifica di "non idoneità" di un'area non può costituire un divieto aprioristico all'installazione di impianti, impedendo l'accesso a procedimenti autorizzativi semplificati.
La legge regionale non può annullare atti autorizzativi già rilasciati se gli operatori si sono già attivati, a meno che non vi siano motivazioni tecnico-scientifiche valide, per non ledere il principio di certezza del diritto e il legittimo affidamento.
Nel caso in cui un progetto ricada parzialmente in aree idonee e parzialmente in aree non idonee, la "non idoneità" non può prevalere automaticamente.
La Regione non può stabilire procedure per l'autorizzazione paesaggistica differenti da quelle previste dalla legislazione statale, poiché non è consentito introdurre deroghe agli istituti statali di protezione ambientale.
Implicazioni per il futuro
La decisione della Corte Costituzionale rappresenta un importante chiarimento sui limiti della potestà legislativa regionale in materia di energie rinnovabili. La sentenza sottolinea la necessità di un bilanciamento tra la tutela del paesaggio e dell'ambiente e l'urgenza di accelerare la transizione energetica, nel rispetto dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento degli operatori del settore.
I commenti
Secondo l’alleanza Sardegna Rinnovabile deve assumersi la piena responsabilità delle scelte e non introdurre dispositivi che scaricano sui Comuni, prevalentemente quelli piccoli delle aree interne, la candidatura a ospitare impianti di aree che la Regione stessa definisce come non idonee; non può, infine, interpretare in maniera distorta i vincoli paesaggistici nel tentativo di impedire perfino la realizzazione di impianti eolici offshore al di fuori delle acque territoriali.