Ventitré punti percentuali separano, in termini di imposizione sulla plusvalenza lorda, una cessione di SPV energetica che accede alla participation exemption da una che se la vede disconosciuta. Su operazioni di taglia industriale, il delta assorbe quote rilevanti del margine atteso dallo sviluppatore.
Nel giro di dodici giorni, fra il 20 marzo e il 1° aprile 2026, Cassazione e Agenzia delle Entrate hanno messo in fila due pronunce che hanno acceso il dibattito. L’ordinanza Cass. n. 6732/2026 e la risposta AdE n. 97/2026 convergono su un principio chiaro: la PEX non premia la titolarità formale di autorizzazioni, ma la commercialità effettiva della partecipata. Il punto non è una rivoluzione — la lettura prevalente sul settore rinnovabili (risposte 883/2021 e 354/2022, circolare 7/E/2013) ha sempre richiesto sostanza — ma il nuovo filone alza l’asticella sul piano probatorio, in una fase delicata per il mercato: maturazione dei progetti PNRR, cessioni di pipeline, stagione di dismissioni aperta. Il project financing del settore si regge sulla segregazione del rischio in SPV dedicate e sulla loro trasferibilità fiscalmente neutra: se questa viene meno, costo del capitale e appetibilità del mercato ne risentono direttamente.
Cosa dice la norma, cosa dicono le pronunce
L’art. 87 TUIR subordina l’esenzione all’esercizio di un’impresa commerciale ex art. 55 in capo alla partecipata, con un requisito temporale di continuità a ritroso dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo: per le SPV costituite da meno di tre esercizi, il perimetro rilevante coincide con l’intera vita della società.
Il caso deciso dalla risposta 97/2026 delimita il confine. Tre SPV BESS, costituite da una holding operativa, ricevono per voltura progetti già sviluppati da una correlata; lo sviluppo operativo resta integralmente in capo a quest’ultima e a un developer terzo.
Le partecipate non assumono finanziamenti propri, non presentano istanze di permesso e connessione, non esprimono personale né mezzi. Al ready-to-build, la holding cede le partecipazioni e chiede PEX. L’Agenzia la nega: il punto non è l’esternalizzazione dello sviluppo — di per sé legittima — ma la totale passività della partecipata, mera cessionaria di titoli maturati altrove.
La Cass. 6732/2026 completa il quadro sul piano sostanziale: l’attività preparatoria qualifica la commercialità solo se svolta con continuità e consistenza e seguita dall’effettivo esercizio dell’attività d’impresa. La Cass. n. 14800/2025 conferma che l’outsourcing resta lecito purché la partecipata sia committente originaria e centro decisionale effettivo. Il discrimine, letto dalla dottrina in chiave sistematica, riguarda meno il se si appalta e più il chi organizza, decide e risponde dei risultati.
Per le SPV già strutturate e per i nuovi investimenti
Il test che l’Agenzia applica, in coerenza con la circolare 7/E/2013 e riaffermato nella 97/2026, è quello dell’idoneità potenziale della SPV ad avviare il processo produttivo in tempi ragionevoli. La Cassazione si muove nello stesso solco con un lessico più rigoroso, richiedendo la presenza di un apparato organizzativo autonomo e l’effettivo avvio dell’attività.
Una SPV che ha svolto in proprio lo sviluppo presenta tratti riconoscibili: committenza originaria sui contratti con EPC e fornitori, istanze autorizzative e di connessione intestate in proprio, finanziamenti negoziati direttamente, catena decisionale tracciata nei verbali di CdA.
Per gli sviluppatori, le utility e i fondi che hanno condotto in prima persona la filiera dall’acquisizione dei diritti al commissioning, la questione non è proteggersi da una stretta trasversale: è verificare che l’attività effettivamente svolta dalla partecipata emerga in modo compiuto anche sul piano documentale.
Un sanity check retrospettivo — su verbali di CdA, contratti infragruppo, titolarità delle istanze autorizzative, flussi finanziari, corrispondenza con EPC e fornitori — permette di misurare la tenuta del perimetro e, dove necessario, di integrare o ricostruire evidenze ancora disponibili.
Sulle SPV in fase di costituzione, lo stesso impianto va tradotto in compliance conservativa fin dal giorno zero: iter autorizzativo in capo alla partecipata, contratti di sviluppo e finanziamenti intestati direttamente, catena decisionale tracciata nei verbali di CdA. Modelli più onerosi di quelli snelli del passato, ma che costruiscono una storicità senza margini interpretativi al momento dell’exit.
Per le SPV che ricadono nel perimetro critico: assessment e rimedi pro futuro
Il caso più complesso riguarda le SPV nate con impostazione diversa — spesso nel periodo in cui la prassi tollerava modelli più leggeri — e le SPV acquisite da terzi con sviluppo già condotto altrove. Qui il percorso non è un sanity check, ma un vero assessment: analisi, esercizio per esercizio, del grado di sostanza imputabile alla partecipata; mappatura dei punti di debolezza rispetto al filone restrittivo; valutazione delle traiettorie possibili per correggere la rotta pro futuro.
Il rimedio si articola in due fasi correlate e inscindibili. La prima è un cambiamento di rotta: dal momento dell’assessment, la SPV assume in proprio la direzione del progetto — engineering di dettaglio, repowering, negoziazione del PPA, selezione dell’EPC, gestione della costruzione e del commissioning — qualificando così un contenuto commerciale autonomo in coerenza con la ratio della Cass. 14800/2025.
La seconda è l’attesa del timing giusto: il cedente deve mantenere la SPV fino a quando l’effettivo avvio dell’attività d’impresa in capo alla partecipata consenta, secondo il criterio di salvataggio enunciato dalla Cass. 32582/2019 e ribadito dalla 6732/2026, il “trascinamento all’indietro” del requisito di commercialità sulla fase preparatoria pregressa. L’assessment restituisce anche la quantificazione del rischio fiscale residuo, base per la decisione sull’exit: se, come e quando.
L’asimmetria del rischio fiscale nelle exit
A differenza dei tipici profili di rischio intercettati dalla due diligence fiscale dell’acquirente, l’esposizione legata alla disapplicazione della PEX grava esclusivamente sul cedente e non trova copertura nelle representations né negli indennizzi previsti dal contratto di cessione: la riqualificazione in capo all’Agenzia si traduce in imposta dovuta dal venditore, con il correlato aggravio di sanzioni e interessi.
Il presidio della plusvalenza si costruisce quindi nella storia della partecipata e si verifica prima della cessione, attraverso un'analisi esercizio per esercizio dell'attività e dell'organizzazione effettive della partecipata.
