L’art. 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del D.L. 1/2012 si riferisce agli impianti agrivoltaici come gli impianti che devono avere soluzioni integrative innovative con moduli sopraelevati da terra, prevedendo anche la rotazione dei moduli, in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, consentendo anche l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
Allo stesso tempo, devono predisporre sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base delle linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, in collaborazione con il GSE, per verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per i diversi tipi di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.
Il parere del Consiglio di Stato
A livello giurisprudenziale, il Consiglio di Stato ha statuito che: “L’agrivoltaico è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo ‘ibrido’ di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica.
In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva), nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola.
Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola. Alla luce di quanto osservato, non si comprende, pertanto, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l’agrivoltaico) possa essere assimilato a un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell’agricoltura.
Contrariamente a quanto accade nei progetti che utilizzano la metodica fotovoltaica, infatti, nell’agrivoltaico le esigenze della produzione agricola vengono soddisfatte grazie al recupero, da un punto di vista agronomico, di fondi che versano in stato di abbandono”.
In favore dell’agrivoltaico
L’art 5 del Decreto Agricoltura nel porre un divieto alla realizzazione di nuovi impianti solari su aree agricole lascia margini di incertezza se tale divieto si applichi anche agli impianti agrivoltaici se non avanzati ed eleggibili ai fondi PNRR. A nostro avviso tale divieto non dovrebbe applicarsi ai progetti agrivoltaici, posto che: la ratio della norma è quella di “limitare l’uso del suolo agricolo”.
La norma contiene un chiaro riferimento agli impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra di cui all’art. 6 bis lett. b) Decreto Romani. Riferimento che, pur avendo inizialmente generato confusione, gioca in favore dell’agrivoltaico.
Gli impianti agrivoltaici, come abbiamo visto, sono ritenuti una categoria distinta da quella dei fotovoltaici, in quanto riservano maggiori attenzioni e tutela al consumo di suolo e alle attività agro-pastorali rispetto a un impianto fotovoltaico classico (a terra).
Serve chiarezza
In questo contesto grandi aspettative sono state rivolte al testo unico dell’energia in corso di perfezionamento. Da una prima lettura una prima grande delusione. L’agrivoltaico continua ad essere un “personaggio in cerca di autore”. Il testo unico, infatti, al momento continua a non darne una definizione se non con un pallido riferimento alla “preservazione della continuità dell’attività agricola” per quegli impianti autorizzandoli in edilizia libera.
Riferimento che scompare per gli impianti agrivoltaici autorizzabili in PAS. Apparentemente non sussistono poi impianti agrivoltaici autorizzabili in autorizzazione unica. La ratio non è chiara di questa scelta. Ciò che è chiara è invece l’incertezza che continua a permeare il mercato.
Mentre scriviamo questa nota è in corso il contenzioso avviato avanti al tar Lazio Roma avverso il decreto aree idonee che contiene il rinvio al dl agricoltura. Speriamo che il sole sorga o che, in mancanza, sia data la possibilità di migliorare il testo unico dell’energia in linea con le aspettative di mercato. In altre parole, ci auguriamo che l’agrivoltaico conduca una chiara definizione giuridica sia nella sua veste avanzata che base.
Questo articolo è stato pubblicato sul numero di settembre 2024 di Energia&Mercato