Il TAR Firenze, con due importanti sentenze n. 28/2024 e 29/2024, si è recentemente pronunciato sulla domanda di annullamento del provvedimento unico regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 (PAUR) promossa dall’associazione ambientalista Italia Nostra e da uno dei comuni interessati da una parte delle opere aventi per oggetto la realizzazione di un impianto eolico in Toscana.
Il provvedimento unico regionale era stato rilasciato all’esito della valutazione di prevalenza dei pareri favorevoli espressi dalla quasi totalità degli enti e dei benefici ambientali derivanti dalla realizzazione del progetto, superando i dissensi delle Soprintendenze e del Comune.
Il procedimento aveva visto però l’opposizione del Ministero della Cultura e la sua scalata al Consiglio dei Ministri, all’esito del quale il conflitto tra Regione e Ministero è stato risolto con il rigetto dell’opposizione e la conferma da parte della Regione dell’efficacia del PAUR.
Con l’opposizione si era aperta una fase procedimentale autonoma e ulteriore rispetto a quella definita dall’amministrazione procedente con la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, di portata novativa.
Nel caso di specie, la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva convocato la riunione finalizzata a raggiungere l’intesa (invitando a partecipare, tra gli altri, anche la Regione, la Soprintendenza, i Comuni, l’Autorità di Bacino) e solo la ferma opposizione del Ministero della Cultura aveva impedito il raggiungimento di un accordo.
In tale contesto, i Giudici del TAR Firenze si sono espressi fornendo importanti chiarimenti in merito alla portata della Delibera del Consiglio dei Ministri di rigetto dell’opposizione del Ministero della Cultura.
Il TAR ha statuito che “l’opposizione dell’Amministrazione statale determina l’attivazione di una fase procedimentale caratterizzata dall’esercizio dei poteri di alta amministrazione del Governo, il cui provvedimento comporta la conclusione della sub-fase eventuale, ma tipica, nella quale l’Autorità di Governo, nell’esercizio appunto di un potere di alta amministrazione, si esprime sull’opposizione stessa con un provvedimento autoritativo e idoneo a divenire inoppugnabile” (C.d.S., n. 2242 del 28 marzo 2022).
È stato dunque chiarito che “l’opposizione di un’Amministrazione dissenziente ex art. 14 quinquies, L. n. 241/1990, introduce un’ulteriore fase procedimentale all’esito della quale viene emanato un provvedimento che non è mero presupposto, ma elemento costitutivo della fattispecie finale e, se inoppugnato, vale a produrne il consolidamento”. È quindi onere della parte impugnare anche la Delibera dell’Autorità di Governo, pena l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse.
Del resto, è stato osservato che il PAUR non ha natura sostitutiva dei pareri acquisiti in conferenza di servizi e non altera le specifiche competenze delle amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi, ma l’art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 delinea un procedimento unitario, con funzione semplificativa, che si limita a concentrare in un’unica sede l’acquisizione di tutti i distinti pareri necessari alla costruzione ed esercizio dell’impianto, che mantengono piena autonomia.
Ciò trova conferma:
- nel tenore letterale dell’art. 27 bis, comma 7, a norma del quale la determinazione conclusiva del procedimento va a comprendere (e non a sostituire): i. il provvedimento di VIA; e ii. tutti i titoli necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto;
- nella sentenza della Corte costituzionale del 14 novembre 2018, n. 198, secondo cui il PAUR ha “una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti. Secondo una ipotesi già prevista dal D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenze di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della L. 7 agosto 2015, 71.124) e ora disciplinata dall’art. 24 del decreto legislativo censurato, il provvedimento unico regionale non è quindi un atto sostitutivo, bensì comprensivo delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto”.
La sentenza n. 28/2024 entra anche nel merito dell’iter autorizzativo chiarendo che, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo, ciò che rileva è la progettazione definitiva e non quella esecutiva.
Nell’ambito dell’autorizzazione unica, è stata approvata la progettazione definitiva e non quella esecutiva. Ed invero, ciò che è oggetto di autorizzazione è la progettazione definitiva, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, Parte III, § 13, che, nel definire i contenuti minimi dell’istanza di autorizzazione unica, fa espresso riferimento al “progetto definitivo dell’iniziativa” (v. § 13.1, lett. “a”).
Sarà ben possibile, per realizzare impianti eolici, scegliere il modello di aerogeneratore e ottenere il rilascio dell’autorizzazione sismica nella successiva fase esecutiva post rilascio dei titoli autorizzativi.
Questo articolo è stato pubblicato sul numero di marzo 2024 di Energia&Mercato