La liberalizzazione difficile (ma non impossibile)

«Sono passati vent’anni dal Decreto Letta che avviava la liberalizzazione del mercato del gas. Ne sono passati altri dieci dal Decreto Criteri di Gara del 2011, che stabiliva i punti fermi della normativa per le gare gas e poi ancora altri dal Decreto 19/01/2011 e s.m.i., che ha suddiviso l’Italia in ambiti territoriali minimi. Con un calendario che prevedeva termini perentori, ormai scaduti dal 2017, per svolgere le gare e attivare i poteri sostitutivi delle Regioni e del MISE in caso di inadempienza. Inutile dire che di tutto questo non è successo quasi niente». Esordisce così Sergio Miotto, Direttore Commerciale del Consorzio Concessioni Reti Gas, che dal 2011 supporta le amministrazioni locali nei complessi adempimenti di gara che dovrebbero (e già avrebbero dovuto) portare alla riorganizzazione delle attività di distribuzione del gas naturale.

Domanda: A che punto sono le gare sul territorio nazionale?

Risposta: Ho usato il termine “quasi” a proposito delle gare, perché nel corso del ventennio ce ne sono state alcune centinaia, indette da singole amministrazioni su un totale di circa 6.500 comuni metanizzati; su 177 gare d’ambito che avrebbero dovuto essere pubblicate entro il 2017, se ne sono concluse 3 e 24 sono state pubblicate sul cruscotto ARERA, di cui una ventina messe a gara, tutte impugnate prima al TAR poi al Consiglio di Stato. Il nostro consorzio ha supportato le amministrazioni che hanno recentemente pubblicato le gare per gli ambiti di Napoli 1, Prato e Rimini, superando un lungo rimpallo di chiarimenti con ARERA e infinite richieste di chiarimenti con i concessionari, che sarebbero ben contenti di rinviare le gare sine die.

D: Come mai il ritardo è così abnorme?

R: I punti critici sono numerosi e riguardano praticamente tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di gara. Il MISE non ha mai affrontato con continuità la questione, continuando a modificare la normativa fino al 2017, abdicando al ruolo centrale assegnatogli dalla Costituzione nonostante le competenze regionali di cui al Titolo V. La latitanza del MISE ha favorito la burocratizzazione, con procedure di esasperante lentezza da parte dell’ARERA: un collo di bottiglia che ha allungato a dismisura i tempi e dato alle amministrazioni locali la sensazione che lo svolgimento delle gare non fosse una priorità. Anche le Regioni, competenti per il monitoraggio delle gare e i poteri sostitutivi delle stazioni appaltanti, sono state assenti. Insomma, il paradigma di una pubblica amministrazione inefficiente a tutti i livelli ha avuto una decisa convalida, mentre i concessionari hanno potuto continuare a gestire le reti in regime di proroga dal 2012, quasi sempre senza riconoscere ai comuni canoni di concessione né ai territori un effettivo sviluppo delle reti.

D: Quali sono le conseguenze per i consumatori e per l’intero sistema paese?

R: Mentre prosegue l’obsolescenza delle reti, i danni maggiori sono per i comuni, che non incassano significativi canoni di concessione né il valore delle quote di loro proprietà delle reti; per le famiglie e le imprese dei territori non metanizzati in circa 1.300 comuni; per i territori privi di reti, che in assenza di metano, spendono 4-5 volte tanto in GPL e in altri combustibili inquinanti.

RIMEDIARE SI PUÒ, MA E A CHI SPETTA IL COMPITO?

«Come dimostrano, nonostante tutto, i bandi pubblicati, le gare si possono fare. Serve qualche ritocco all’impianto normativo, riconoscendo esplicitamente ai comuni la valorizzazione delle reti di proprietà a valore di VIR e non di RAB e ripristinando la penale per le amministrazioni che non ottemperano alle scadenze perentorie di legge, attivando in modo efficace il ruolo delle Regioni e del MISE», afferma Sergio Miotto.

RETI, UN TESORETTO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

«Le reti dei servizi pubblici locali sono autentici tesoretti per i comuni che, ignorandone il valore, non ne traggono alcun ritorno economico. Basti pensare che nel Mezzogiorno, e non solo, le reti di distribuzione del gas sono state realizzate con fondi pubblici, in diversi casi con lo scomputo degli oneri di urbanizzazione: sono quindi di proprietà dei comuni, ma questi non li hanno inseriti nel patrimonio e non ne traggono beneficio perché non sono censiti presso l’Autorità di regolazione oppure perché risultano di proprietà dei gestori», sostiene Sergio Miotto.

Questo articolo è stato pubblicato sul numero di marzo 2021 di Energia & Mercato.