Fotovoltaico in area agricola, limitazioni ed eccezioni al DL Agricoltura

Fotovoltaico in area agricola DL Agricoltura
Germana Cassar, Partner DLA Piper

Il 13 luglio 2024 le restrizioni all’installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree a destinazione agricola sono divenute legge per effetto della conversione in legge dell’art. 5 del Decreto-legge n. 63/2024.

Il citato art. 5 ha inserito un nuovo comma (1-bis) nell’art. 20 del D.lgs 8 novembre 2021, n. 199 e, per questa via, ha ammesso la localizzazione di tale tipologia di impianti fotovoltaici esclusivamente in alcuni siti.

Aree idonee “ope legis”

Nello specifico: (i) siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, a condizione che non comportino incremento dell’area occupata; (ii) cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché discariche o lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati; (iii) siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali o delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali; (iv) siti privi di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che costituiscono aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché aree classificate agricole racchiuse in un perimetro cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento o aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.

Questi siti sono anche qualificati come aree idonee “ope legis” di cui al comma 8 dell’art. 20 del medesimo D.lgs 199/2021 per cui trovano applicazione le semplificazioni autorizzative note come PAS e DILA.

Divieto in tutte le altre aree

In linea teorica, il divieto all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in area a destinazione agricola si estende a tutte le aree dell’intero territorio nazionale diverse dai siti espressamente individuati dalla stessa norma.

Il divieto si applica anche se tali aree non sono sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e anche se ricadono nella fascia di rispetto di 500 metri dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo oppure anche se sono qualificabili come “aree idonee”.

Alcune rilevanti eccezioni

Tuttavia, tali restrizioni sono destinate a non trovare applicazione per un numero molto elevato di progetti fotovoltaici con moduli a terra in area agricola. La norma contempla infatti alcune rilevanti eccezioni.

Le restrizioni non si applicano infatti nel caso in cui l’impianto sia finalizzato alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (CER) o rientri in progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) o ancora sia necessario per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.

Proprio quest’ultima formulazione avrebbe di fatto liberalizzato molte delle iniziative che altrimenti avrebbero potuto rientrare nel divieto. Completa il quadro delle esclusioni anche il regime transitorio, secondo cui la norma non si applica laddove le procedure amministrative siano state avviate prima del 15 maggio 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge n.63/2024). Rientrano nelle esclusioni gli agrivoltaici “avanzati”.

Mitigate le restrizioni

Un’interpretazione conforme ai principi eurocomunitari di tutela della buona fede e del legittimo affidamento dei soggetti che hanno avviato l’iniziativa per lo sviluppo di impianti fotovoltaici consente di escludere dalle restrizioni anche quei progetti che hanno avviato la sola procedura di connessione alla rete elettrica nazionale.

A favore di tale interpretazione, vi è il noto principio espresso nel brocardo latino “Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, atteso che il legislatore sembra aver proprio inteso ampliare il novero delle esclusioni dalle restrizioni con la legge di conversione. Del resto, il preventivo di connessione (STMG) rientra tra i “provvedimenti amministrativi” abilitativi necessari al rilascio del titolo autorizzativo.

Il Decreto Ministeriale 21 giugno 2024

Deve osservarsi che, nelle more della conversione in legge dell’art. 5 citato, è stato altresì approvato il Decreto Ministeriale del 21 giugno 2024 contenente la Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (GU Serie Generale n. 153 del 02-07-2024).

Sebbene il Decreto Ministeriale del 21 giugno 2024 sia entrato in vigore antecedentemente alla legge di conversione 12 luglio 2024, n. 101, esso richiamando il contenuto del comma 1 bis dell’art. 20, ne ha recepito i divieti e le relative eccezioni ed esclusioni per come oggi disciplinate a valle delle modifiche introdotte dalla legge di conversione. Su tale norma le Regioni non hanno una competenza legislativa derogatoria e, dunque, non potranno modificarne le previsioni.

Anzi, al contrario, norme regionali più restrittive o in contrasto rispetto a tale previsione normativa di rango sovraordinato sono da intendersi implicitamente abrogate, ai sensi degli artt. 9 e 10 della legge n. 62/1953.

 

Questo articolo è stato pubblicato sul numero di settembre 2024 di Energia&Mercato